La Corte d’Appello di Napoli (sentenza 16 febbraio 2026 n. 605), chiamata a pronunciarsi sulla corretta esegesi degli articoli 19 e 23 della legge 218/1952, precisa in sentenza come, solo se il datore di lavoro corrisponda tempestivamente all’ente previdenziale la quota retributiva a carico del lavoratore, allora può legittimamente operare la ritenuta, non consentita, invece, in caso di pagamento non tempestivo, con la conseguenza che in detta ipotesi il credito retributivo si estende automaticamente...
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