Osserva la Corte d’Appello di Torino (sezione lavoro, sentenza 28 settembre 2026 n. 364) come, ai fini della validità del licenziamento intimato per ragioni disciplinari, non sia necessaria la previa affissione del codice disciplinare in presenza di violazione di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione.

Pubblicità del codice disciplinare

In particolare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica non solo nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto “minimo etico”, ma anche in presenza della violazione di norme di legge e comunque di doveri fondamentali del lavoratore, riconoscibili come tali senza necessità di specifica previsione, ovvero anche a fronte di comportamenti manifestamente contrari agli interessi dell’impresa e dei lavoratori.

Ne consegue che i comportamenti del lavoratore che costituiscano gravi violazioni dei doveri fondamentali del lavoratore - come quelli della fedeltà e del rispetto del patrimonio e della reputazione del datore di lavoro - sono sanzionati con il licenziamento disciplinare a prescindere dalla loro inclusione o meno all’interno del codice disciplinare, e anche in difetto di affissione dello stesso, purché siano osservate le garanzie previste dall’articolo 7 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

Segnatamente, in punto di tempestività della contestazione, l’intervallo temporale tra l’intimazione del licenziamento disciplinare e il fatto contestato al lavoratore assume rilievo solo in quanto rivelatore di una mancanza di interesse del datore di lavoro all’esercizio della facoltà di recesso, con la conseguenza che, nonostante il differimento di questo, l’incompatibilità degli addebiti con la prosecuzione del rapporto può essere desunta da misure cautelari (come la sospensione) adottate in detto intervallo dal datore di lavoro, giacchè tali misure - specialmente se l’adozione di esse sia prevista dalla disciplina collettiva del rapporto - dimostrano la permanente volontà del datore di lavoro di irrogare (eventualmente) la sanzione del licenziamento.

Con la precisazione che il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo, potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando comunque riservata al Giudice del merito la valutazione delle circostanze di fatto che in concreto giustificano, o meno, il ritardo.

La tassatività degli illeciti

Infine, sempre in tema di sanzioni disciplinari nell’ambito del rapporto di lavoro:

- il principio di tassatività degli illeciti non può essere inteso nel senso rigoroso, imposto per gli illeciti penali dall’art. 25, II, Cost., dovendosi, invece, distinguere tra gli illeciti relativi alla violazione di prescrizioni strettamente attinenti all’organizzazione aziendale, per lo più ignote alla collettività e quindi conoscibili solo se espressamente previste ed inserite, perciò, nel codice disciplinare (da affiggere ai sensi dell’art. 7 Statuto dei lavoratori) e quelli costituiti da comportamenti manifestamente contrari agli interessi dell’impresa o dei lavoratori, per i quali –come detto- non è necessaria la specifica inclusione nello stesso codice disciplinare;

- il giudizio sulla modalità delle forme di pubblicità del codice disciplinare e la valutazione della loro idoneità a configurare, per le modalità in concreto seguite dal datore di lavoro, quell’affissione in luogo accessibile a tutti di cui all’art. 7 cit., che condiziona la legittimità delle sanzioni disciplinari, nonchè dello stesso licenziamento disciplinare, sono devoluti ai Giudice del merito, la cui decisione, se assistita da motivazione congrua e logica, è insuscettibile di censure in sede di legittimità.

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