Al dipendente disabile licenziato per il superamento del periodo di comporto spetta un risarcimento commisurato alla retribuzione, e non dunque attestato al minimo (5 mensilità), anche se ha sottaciuto la propria condizione di disabilità. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 4623/2026, accogliendo con rinvio il ricorso di una lavoratrice.
La Corte di appello di Torino, invece, pur confermando la nullità del licenziamento perché discriminatorio, ai fini del risarcimento aveva valorizzato il “silenzio serbato della lavoratrice sulla propria condizione di disabilità considerandolo fattore idoneo a sminuire la colpa datoriale e a comprimere l’indennità risarcitoria nella misura minima di cinque mensilità”. Per la precisione, la sentenza impugnata aveva tracciato una “graduazione della colpa datoriale” distinguendo la condizione di conoscenza della disabilità da quella di mera sua conoscibilità caratterizzata da una “minore intensità della colpa” tale da giustificare una riduzione dell’indennità risarcitoria. Un ragionamento bocciato dalla Suprema corte.
I giudici di legittimità ricordano che la società conosceva alcune circostanze che “valutate complessivamente certamente rappresentavano un campanello d’allarme sulle condizioni di salute della dipendente” (sentenza, p. 7), circostanze che avrebbero dovuto sollecitare, in un’ottica di diligenza e buona fede, approfondimenti e interlocuzioni con la dipendente.
E allora al caso va semplicemente applicato l’art. 1218 cod. civ., secondo cui il debitore non è tenuto al risarcimento del danno “ove provi che l’inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile”. Tale evenienza, prosegue la decisione, ricorre quando l’inadempimento sia stato determinato da un impedimento oggettivo. E non può dunque essere ravvisata “nell’erronea convinzione del debitore di non dovere adempiere”.
In questa cornice normativa, l’accertamento della colpa del datore di lavoro, sia pure in misura minima, è già da sola sufficiente a escluderne qualsiasi incidenza sul risarcimento del danno patito per il licenziamento illegittimo.
Invece, sbagliando, il giudice territoriale ha considerato elemento idoneo a ridurre l’indennizzo il “silenzio della dipendente sulle sue reali condizioni di salute”, in assenza – in realtà - di un obbligo o anche solo di un onere della lavoratrice, “al di fuori di una doverosa interlocuzione su iniziativa datoriale, di trasmettere informazioni (dati sensibili) sul proprio stato di salute”.

