Rassegne di Giurisprudenza

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e obbligo di repêchage

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a cura della Redazione di PlusPlus24 Diritto

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo oggettivo - Impossibilità di adibire il lavoratore in mansioni diverse al momento del licenziamento - Onere probatorio - A carico del datore di lavoro - Sussiste.
In materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro ha l'onere di provare l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, tenuto conto della organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento.
• Corte di cassazione, sezione 1 civile, ordinanza 18 gennaio 2022, n. 1386

Licenziamento individuale - Giustificato motivo oggettivo - Soppressione posizione - Obbligo di repêchage - Onere di allegazione - Onere probatorio - A carico del datore - Sussiste.
Al fine di stabilire la legittimità del licenziamento per motivo oggettivo occorre accertare non solo l'effettività della soppressione del posto e la riferibilità della soppressione ad una scelta datoriale (insindacabile dal giudice quanto ai profili di congruità e opportunità), ma altresì la sussistenza dell'ulteriore requisito - anch'esso costitutivo - relativo all'impossibilità di reimpiego del lavoratore in mansioni diverse. In tal senso, circa il riparto degli oneri probatori, deve escludersi che sul lavoratore incomba un onere di allegazione dei posti assegnabili.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 22 febbraio 2021, n. 4673

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo ogettivo - Impossibilità di adibire utilmente il lavoratore licenziato in mansioni diverse - Onere probatorio del datore di lavoro - Oggetto - Limiti.
Ai fini della legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro ha l'onere di provare che al momento del licenziamento non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, tenuto conto della professionalità raggiunta dal lavoratore medesimo, anche con riferimento ad un congruo lasso temporale successivo al recesso.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 5 dicembre 2018, n. 31495

Licenziamento - Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Impossibilità di una differente utilizzazione del lavoratore - Onere della prova a carico del datore di lavoro - Portata
In materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo determinati da ragioni inerenti all'attività produttiva, il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento e anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato), l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come extrema ratio.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 aprile 2012, n. 6501

Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo - Impossibilità di adibire utilmente il lavoratore licenziato in mansioni diverse - Onere probatorio del datore di lavoro - Oggetto - Fondamento - Fattispecie relativa a dipendente di azienda di grandi dimensioni.
In materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo determinati da ragioni inerenti all'attività produttiva, il datore di lavoro ha l'onere di provare, con riferimento alla capacità professionale del lavoratore ed alla organizzazione aziendale esistente all'epoca del licenziamento, anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici (come il fatto che dopo il licenziamento e per un congruo periodo non vi siano state nuove assunzioni nella stessa qualifica del lavoratore licenziato), l'impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, giustificandosi il recesso solo come "extrema ratio". (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della corte territoriale che, con riferimento ad azienda di grandi dimensioni, aveva ritenuto non assolto dal datore di lavoro l'onere probatorio, sul rilievo delle numerose assunzioni nell'anno seguente a quello del licenziamento, di personale con la medesima qualifica del lavoratore licenziato, e dell'elevato livello di istruzione di questo, che ne consentiva l'utilizzazione in settori diversi da quello in cui era stato precedentemente addetto).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 26 marzo 2010, n. 7381