Se il licenziamento viene dichiarato illegittimo con l’emissione di un ordine di reintegrazione, il diritto alla NASpI permane finché non sia effettivamente ripristinato il rapporto di lavoro. La prestazione previdenziale, infatti, spetta anche a fronte dell’inerzia del lavoratore nell’esecuzione della reintegra. Il diritto, invece, viene meno qualora il lavoratore eserciti l’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione (ex art. 18, comma 3, St. lav.), poiché tale scelta determina una condizione di disoccupazione non più involontaria. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 24981/2026, chiarendo fin dove si estende il principio affermato nel 2025 dalle Sezioni Unite.
Il caso era quello di due lavoratori licenziati nel 2016 nell’ambito di una procedura collettiva che poi ottennero dal Tribunale di Milano l’annullamento del licenziamento, la reintegrazione e l’indennità risarcitoria prevista dall’articolo 18. Entrambi, tuttavia, esercitarono l’opzione per le quindici mensilità sostitutive della reintegrazione, determinando così la cessazione del rapporto.
Nel frattempo avevano percepito la NASpI. L’INPS ne chiese la restituzione per il periodo dicembre 2016-aprile 2018 e ne sospese l’erogazione dal maggio successivo, ritenendo venuto meno lo stato di disoccupazione involontaria. I lavoratori agirono quindi in giudizio per conservare il trattamento, ma persero sia in primo grado sia in appello. Proposto ricorso, hanno ottenuto la cassazione con rinvio della decisione, limitatamente al diritto alla NASpI maturato fino all’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione.
Nella motivazione, la Sezione lavoro ricorda che con le sentenze nn. 23476/2025 e 23876/2025 le Sezioni Unite avevano stabilito che il diritto alla prestazione previdenziale viene meno soltanto con il ripristino di fatto del rapporto, anche sotto il profilo economico, e non per effetto della sola pronuncia giudiziale che ordina la reintegrazione. Nel caso in esame, osserva la Corte, tale ripristino effettivo non era avvenuto.
“La risoluzione del rapporto di lavoro – spiega la Cassazione - discende, in tali ipotesi, da una manifestazione di volontà del lavoratore e ha l’effetto di porre lo stesso in una condizione di disoccupazione che non può definirsi involontaria e non è assimilabile alla condizione del lavoratore licenziato”. “Per avere esercitato l’opzione ex art. 18, terzo comma, St. Lav. – continua la sentenza - , il lavoratore non ha più diritto a percepire un trattamento di disoccupazione, perché non versa in uno stato di disoccupazione involontaria”.
In definitiva, conclude la Cassazione “è l’espressione stessa di volontà del lavoratore ad ingenerare la condizione di disoccupazione e tanto esclude che detta condizione, per effetto dell’opzione per l’indennità ex art. 18, terzo comma, St. Lav., in alternativa alla reintegrazione nel posto di lavoro, possa ritenersi involontaria e oggetto delle tutele apprestate dall’ordinamento per la condizione di disoccupazione involontaria”.
La Corte ha dunque accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame.

