Nelle controversie relative al riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e della condizione di handicap con connotazione di gravità, il valore della causa deve considerarsi indeterminabile, trattandosi di diritti connessi a uno status personale. Nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, la liquidazione delle spese deve rispettare i minimi tariffari previsti dal d.m. 147/2022 per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria.
Questo è il principio affermato dalla Corte di cassazione con ordinanza del 22 luglio 2026 n. 23859.
Preliminarmente, al fine di comprendere meglio l’esito della Cassazione, sul punto è necessario richiamare la disciplina della liquidazione delle spese nel procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATPO) ai sensi del diritto del lavoro italiano vigente.
Liquidazione spese in ATPO
Il procedimento di accertamento tecnico preventivo (ATPO) è un procedimento anticipatorio, privo di natura contenziosa piena, ma idoneo a incidere sui diritti delle parti. Pur non sfociando in una decisione sul merito, comporta attività difensive che devono essere remunerate secondo i parametri forensi vigenti. La liquidazione delle spese deve riflettere l’effettiva articolazione del procedimento, che richiede attività di studio del caso, predisposizione dell’istanza, partecipazione alle operazioni peritali e interlocuzione con il consulente tecnico. Si tratta di attività che, pur svolgendosi in un contesto semplificato, presentano un contenuto tecnico elevato e non possono essere ridotte a un mero adempimento formale.
La corretta individuazione dello scaglione dipende dal valore della controversia, che, quando riguarda diritti personali o condizioni non quantificabili economicamente, deve essere considerato indeterminabile. In tali ipotesi, il professionista ha diritto ai compensi previsti per lo scaglione corrispondente, e ogni scostamento dai parametri deve essere motivato, poiché la deroga ai minimi richiede una giustificazione specifica. Il giudice deve inoltre considerare che l’ATPO svolge una funzione di tutela anticipata e di prevenzione del contenzioso, e che una liquidazione inadeguata delle spese rischia di disincentivare l’utilizzo dell’istituto, compromettendo l’efficienza del sistema e la tutela dei diritti sociali.
Il caso esaminato
La controversia nasce dal fatto che un cittadino aveva presentato domanda per ottenere il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento e della condizione di handicap con connotazione di gravità, ritenendo di trovarsi in una situazione di grave compromissione dell’autonomia personale. L’ente previdenziale competente, dopo aver esaminato la documentazione sanitaria prodotta, non aveva accolto l’istanza, sostenendo che non risultavano integrati i requisiti medico-legali richiesti dalla normativa vigente.
Il ricorrente, non condividendo tale valutazione, aveva promosso un procedimento di accertamento tecnico preventivo al fine di ottenere una verifica imparziale delle proprie condizioni di salute. Nel corso dell’ATPO, il consulente tecnico nominato dal giudice aveva accertato la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste, evidenziando una minorazione grave e una significativa limitazione dell’autonomia, tali da giustificare sia l’indennità sia la qualificazione di handicap con connotazione di gravità. Sulla base di tali conclusioni, il giudice di primo grado territorialmente competente aveva omologato l’accertamento tecnico, riconoscendo il diritto alle prestazioni richieste. Contestualmente, aveva proceduto alla liquidazione delle spese del procedimento, determinando un importo che il ricorrente riteneva non proporzionato all’attività difensiva svolta, sostenendo che la liquidazione non rispettasse i parametri minimi previsti dalla normativa sui compensi professionali.
Il difensore aveva quindi proposto opposizione, affermando che la controversia dovesse essere considerata di valore indeterminabile e che, pertanto, la liquidazione avrebbe dovuto essere effettuata secondo lo scaglione tariffario corrispondente, con applicazione dei minimi previsti per le fasi di studio, introduzione e istruttoria. Il giudice di merito, investito dell’opposizione, aveva confermato la liquidazione originaria, ritenendo adeguato l’importo determinato e non ravvisando elementi per procedere a una diversa quantificazione.
Persistendo il dissenso, il ricorrente aveva deciso di proporre ricorso per Cassazione, deducendo la violazione dei parametri forensi, l’erronea individuazione del valore della controversia e la mancata motivazione sulla riduzione dei compensi. Il ricorso era stato quindi sottoposto all’esame della Corte di cassazione, chiamata a valutare la corretta applicazione dei criteri di liquidazione delle spese nel procedimento di accertamento tecnico preventivo e la conformità della decisione di merito ai principi che regolano la determinazione dei compensi professionali.
La decisione della Cassazione
La Corte di cassazione, con ordinanza del 22 luglio 2026, n. 23859, ha rilevato che la valutazione del giudice di merito non aveva tenuto conto della natura della controversia né dei parametri normativi applicabili. Ha osservato che le controversie aventi a oggetto prestazioni assistenziali e condizioni personali non quantificabili economicamente devono essere considerate di valore indeterminabile, con conseguente applicazione dello scaglione tariffario previsto. La Corte ha sottolineato che il rispetto dei minimi tariffari non costituisce una facoltà del giudice, ma un vincolo normativo, e che eventuali riduzioni devono essere sorrette da una motivazione puntuale, che nel caso di specie risultava del tutto assente.
La Corte di cassazione ha inoltre evidenziato che la liquidazione delle spese deve essere coerente con la struttura del procedimento di ATPO, che comporta attività difensive non marginali e richiede un impegno tecnico significativo. Una liquidazione irrisoria, priva di motivazione, non solo viola i parametri forensi, ma svilisce la funzione dell’istituto e compromette il principio di adeguatezza della remunerazione professionale. Per tali ragioni, la Corte di cassazione ha disposto il rinvio al giudice competente affinché proceda a una nuova liquidazione delle spese, nel rispetto dei parametri normativi applicabili e dei criteri indicati.

