“In attuazione del postulato di uguaglianza e di non discriminazione, immanente del nostro ordinamento giuridico ex artt. 3 Cost., 21 della Carta di Nizza e 14 CEDU, anche nella redazione delle liste elettorali, così come sulla tessera elettorale, le donne coniugate sono identificate senza l’indicazione del cognome del marito”. Lo ha stabilito la Prima sezione civile della Cassazione, ordinanza n. 3534/2026, accogliendo il ricorso di una donna contro la decisione della Corte di appello che invece aveva confermato l’obbligo.
La ricorrente aveva convenuto davanti al Tribunale di Padova il ministero dell’Interno deducendo la lesione del proprio diritto al nome. In occasione del referendum costituzionale del 20 settembre 2020, recatasi a votare, veniva infatti identificata dallo scrutatore “non solo con il proprio nome e cognome, ma altresì con il cognome del marito, circostanza che le veniva letta ad alta voce”. A quel punto chiedeva l’estratto delle liste elettorali sezionali, nel quale veniva confermata la dicitura.
Sia il Tribunale che la Corte d’appello tuttavia non le hanno riconosciuto il diritto “ad essere individuata, anche nell’ambito delle attività elettorali, con il proprio nome e cognome senza l’aggiunta del cognome del marito”. In particolare, secondo la Corte di appello di Venezia la norma che impone l’aggiunta del nome del marito (art. 5 Dpr 223/1967) non violerebbe la Costituzione né la CEDU “ma, anzi, si pone nell’ambito di un più ampio contesto del diritto di famiglia ove assume significato centrale l’art. 143bis cod. civ.”. Ad avviso del Collegio, “la norma non attribuisce una mera facoltà alla moglie, ma anzi impone l’aggiunta del cognome del marito”.
Di diverso avviso la Cassazione che ricostruisce l’intero quadro normativo. Se è vero, infatti, che l’art. 5 Dpr 223/1967 prevedeva l’indicazione, per le donne coniugate o vedove, anche del cognome del marito nelle liste elettorali; la successiva legge 120/1999 (tessera elettorale) non contempla tale obbligo. Mentre il Dpr 299/2000 stabilisce che il cognome del marito “può” seguire quello della donna coniugata, indicando quindi una facoltà e non un obbligo. La circolare del ministero dell’Interno n. 75/2024, interpretando in senso evolutivo la normativa, ha ammesso l’indicazione del cognome maritale solo su richiesta.
Infine, il Dlgs 27/2025, convertito dalla legge 72/2025 ha cancellato espressamente l’obbligo di indicare il cognome del marito. Come chiarito nei lavori preparatori: «è soppressa la previsione che, per le donne coniugate o vedove, debba risultare indicato nella lista elettorale anche il cognome del marito».
Per la Cassazione, però, tale l’intervento normativo non introduce un “elemento di isolata novità”, ma si pone come “approdo coerente di un processo evolutivo già da tempo in atto nell’ordinamento”. “Ciò – conclude sul punto - rende evidente come, già nel vigore della disciplina previgente, l’art. 5 del Dpr n. 223 del 1967 avrebbe dovuto essere interpretato in conformità alle fonti sovranazionali vincolanti per l’ordinamento interno, le quali impongono l’eliminazione di ogni forma di discriminazione tra uomini e donne nella sfera dei diritti personali”.
In questo senso vanno la Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW) e il Consiglio d’Europa. Mentre è errato sostenere che l’art. 143-bis cod. civ., non attribuisca alla moglie una mera facoltà di utilizzo del cognome del coniuge, ma ne imponga l’aggiunta.
Né in senso contrario possono assumere valore “l’unità familiare” o le “finalità organizzative” della pubblica amministrazione.

