Offese e spintoni post partita di calcetto possono costare caro all’avvocato. Confermando il richiamo verbale comminato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Palermo, il CNF, con la sentenza n. 252/2025, pubblicata l’1 febbraio 2026 sul sito del Codice deontologico, ha ribadito infatti che l’avvocato è tenuto a rispettare in ogni situazione, anche nella vita privata, la dignità e il decoro imposti dalla funzione svolta.

I fatti

Il procedimento disciplinare trae origine da un episodio avvenuto durante una partita di calcio a sette. All’avvocato ricorrente veniva contestata la violazione dell’art. 3, comma 2, della legge professionale e degli artt. 2, comma 1, 9, comma 2, 20, 21 e 22 del codice deontologico forense, per aver rivolto insulti volgari a uno dei giocatori e alla di lui madre in presenza di più persone.

Al termine dell’incontro, vinto dalla squadra avversaria, il professionista avrebbe invitato il soggetto di cui sopra con fare minaccioso negli spogliatoi dove poi si sarebbe verificata un’aggressione fisica, con prognosi di sette giorni per “contusioni multiple in trauma da aggressione”.

Da qui l’esposto e l’attivazione del procedimento disciplinare culminato con la conferma della responsabilità dell’incolpato e l’applicazione del richiamo verbale.

L’avvocato non ci sta e propone impugnazione innanzi al CNF, lamentando vizio di motivazione e sostenendo che le dichiarazioni poste a fondamento della decisione fossero “de relato” e non supportate da riscontri oggettivi, oltre a negare l’aggressione fisica.

La decisione

Il Consiglio Nazionale Forense, pur riconoscendo la necessità di una rigorosa valutazione dell’esposto, ha rigettato il ricorso, evidenziando che dagli atti, compreso il ricorso e le dichiarazioni del teste oculare, emergeva l’esistenza di “reciproci spintoni”.

Il CDD, secondo il Consiglio, del resto, ha operato una valutazione ponderata, ritenendo provata solo la partecipazione dell’incolpato agli spintoni e non l’intera ricostruzione più grave prospettata nell’esposto. Diversamente, “se avesse dato credito a quanto contenuto nell’esposto e alle dichiarazioni delle avvocate non sarebbe stato possibile applicare il richiamo verbale”.

Come noto, difatti, sottolinea ancora il CNF, “il richiamo verbale è previsto in caso di violazioni deontologiche di lieve entità e consiste in un’ammonizione orale rivolta al professionista, con l’obiettivo di correggere comportamenti non conformi agli standard etici della professione forense. Esso sebbene non abbia carattere di sanzione disciplinare, presuppone per la sua irrogazione l’accertamento di un illecito deontologico (anche se lieve e scusabile) e costituisce comunque provvedimento afflittivo” (Cfr. Consiglio Nazionale Forense 301/2024)”.

È indubbio che farsi coinvolgere in una discussione, al punto di dover ricorrere a “spintoni”, seppure “reciproci” a causa del “molto agonismo e voglia di vincere” che aveva caratterizzato la partita, configura un lieve e scusabile illecito deontologico, che quindi, giustifica l’applicazione del richiamo verbale.

“L’avvocato infatti – ha concluso il Consiglio – ha il dovere di comportarsi, in ogni situazione (quindi anche nella dimensione privata e non propriamente nell’espletamento dell’attività forense), con la dignità e con il decoro imposti dalla funzione che l’avvocatura svolge nella giurisdizione (art. 9 cdf) e deve in ogni caso astenersi da comportamenti, che siano anche solo verbalmente aggressivi e violenti. La rilevanza deontologica di tali condotte non è peraltro esclusa dalla provocazione altrui, né dalla reciprocità delle offese, né dallo stato d’ira o d’agitazione che da questa dovesse derivare, che al più possono essere valutate ai fini di una riduzione della sanzione, non trovando applicazione in tale sede l’esimente prevista dall’art. 599 c.p.”.

Da qui il rigetto del ricorso.

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