Civile

Litisconsorzio unitario, permane se viene presentato appello nei confronti dei due convenuti

Per la Cassazione (sentenza 8 settembre 2022 n. 26507)solo in tale evenienza il litisconsorzio rimane unitario e trova applicazione l'articolo 331 del Cpc

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di Mario Finocchiaro

In tema di impugnazioni, la domanda alternativa proposta dall'attore contro due diversi convenuti, per l'affermazione della responsabilità dell'uno o dell'altro per lo stesso fatto dannoso, determina una situazione di litisconsorzio unitario (o necessario processuale), la cui persistenza, ove la domanda sia stata rigettata nei confronti dei due convenuti, è condizionata dalla proposizione dell'appello nei confronti di entrambi. Ne consegue - prosegue la Cassazione con la sentenza 8 settembre 2022 n. 26507 - che solo in tale ultima evenienza il litisconsorzio rimane unitario e trova applicazione l'art. 331 Cpc, onde, se l'impugnazione non risulti notificata a ciascuno dei convenuti, o lo sia in modo nullo, si deve ordinare l'integrazione e la rinnovazione nei loro confronti, mentre, qualora l'attore impugni nei confronti di uno solo dei responsabili - così abbandonando la prospettazione della responsabilità alternativa - si applica l'art. 332 Cpc.
In termini, Cassazione, ordinanza 12 maggio 2014 n. 10243.

Sostanzialmente nella stessa ottica, si è affermato, altresì:
- nel caso in cui una domanda (nella specie relativa alla verifica dell'esistenza di un rapporto di lavoro con l'uno o l'altro dei Comuni evocati in giudizio) sia proposta alternativamente nei confronti di due soggetti e tra gli stessi vi sia contestazione circa l'individuazione dell'unico obbligato, i rapporti processuali relativi ai due convenuti sono legati dal nesso di dipendenza reciproca delle cause (la decisione di ciascuna causa comportando quella anche dell'altra) che dà luogo ad un'ipotesi di litisconsorzio necessario, in virtù del quale le cause medesime devono essere decise da un unico giudice e rimanere riunite anche in fase di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione dell'individuazione dell'effettivo obbligato, Cassazione, sez. un., sentenza 12 dicembre 2006 n. 26420, in Guida al diritto, 2007, fasc. 3, p. 24, con nota di Tatarelli M., Una procedura da utilizzare per colmare i vuoti di organico;
- ricorre l'ipotesi di dipendenza di cause - il cui trattamento è equiparato all'ipotesi di cause inscindibili, nella quale sono da ricomprendere non soltanto i casi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche quelli di litisconsorzio processuale - allorché la decisione di una controversia si estende necessariamente ad altra/e, costituendone il presupposto logico e giuridico imprescindibile per il carattere di pregiudizialità o di alternativa che le questioni oggetto dell'una hanno rispetto alle questioni trattate nell'altra/e. Ne consegue che se una domanda è proposta nei confronti di due o più soggetti e tra questi vi è contestazione circa l'individuazione dell'unico obbligato, i diversi rapporti processuali sono e restano legati da un nesso di litisconsorzio necessario per dipendenza di cause (reciproca in quanto la decisione delle diverse cause dipende, anzi coincide, con la decisione delle altre) il quale comporta che le cause medesime devono rimanere riunite anche in fase di impugnazione, ove sia ancora in discussione la questione dell'individuazione dell'obbligato, Cassazione, sentenza 1° aprile 1999 n. 3114 che, in applicazione del principio di cui all'art. 334 cod. proc. civ., ha annullato la sentenza impugnata disponendo la rinnovazione del giudizio di secondo grado e la rimessione della causa al medesimo tribunale, in diversa composizione, con l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti che avevano assunto la qualità di parti nel giudizio di primo grado;
- il terzo chiamato in causa per il risarcimento dei danni in via solidale o alternativa con il convenuto non e parte necessaria nel giudizio d'appello qualora la domanda contro di lui proposta sia stata respinta e la decisione su tale punto non sia stata impugnata: ciò perché il litisconsorzio processuale in secondo grado è ipotizzabile solo quando la pronuncia d'appello abbia riflessi sulle posizioni sostanziali di tutte le parti della prima pronuncia, Cassazione sentenza 15 novembre 1978 n. 5264.

Analogamente, per l'affermazione che con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile si realizza un'ipotesi di dipendenza di cause, in quanto la decisione della controversia fra l'attore e il convenuto, essendo alternativa rispetto a quella fra l'attore e il terzo, si estende necessariamente a quest'ultima, sicché i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, legati da un nesso di litisconsorzio necessario processuale (per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo) che, permanendo la contestazione in ordine all'individuazione dell'obbligato, non può essere sciolto neppure in sede d'impugnazione, Cassazione, sentenza 8 agosto 2003 n. 11946; ordinanza 28 febbraio 2018 n. 4722, che ha cassato la sentenza definitiva rilevando che la Corte di Appello, dopo avere estromesso con sentenza non definitiva la parte individuata dall'attore come l'unica passivamente legittimata, aveva proseguito il giudizio in assenza di quest'ultima, benché la sentenza non definitiva fosse stata cassata.
Nel senso che qualora il subconduttore di immobile urbano adibito a uso diverso da quello di abitazione richieda l'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale - alternativamente o cumulativamente - sia al locatore che al sublocatore, si determina non una situazione di causa inscindibile con pluralità di parti in veste di litisconsorti necessari, bensì di litisconsorzio passivo facoltativo. Conseguentemente, qualora la domanda venga accolta nei confronti di uno solo dei convenuti - restando l'altro assolto - si verifica una implicita separazione delle cause originariamente connesse e, ove sia impugnata una sola delle statuizioni, il giudice dell'appello non è tenuto a disporre la integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 331 Cpc nei confronti della parte destinataria della decisione non impugnata, Cassazione, sentenza 8 gennaio 1987 n. 26, in Giustizia civile, 1987, I, p, 2012, con nota di Comenale Pinto M., Sulla fonte del diritto del conduttore a percepire l'indennità di avviamento.

Apparentemente in un'ottica diversa, rispetto alle pronunce sinora ricordate, per l'affermazione che quando il convenuto contesti l'obbligazione verso l'attore, attribuendo la titolarità attiva del rapporto obbligatorio ad altro soggetto, non si dà luogo a litisconsorzio necessario nei confronti del preteso legittimato non chiamato in causa ma, come in ogni altra ipotesi di legittimazione alternativa, si deve accertare se l'attore sia o no titolare dell'obbligazione e rigettare, in caso negativo, la domanda. In tal caso, peraltro, può solo profilarsi la opportunità di far intervenire, in primo grado, il terzo nel processo affinché, con economia di giudizi, la pronunzia possa valere anche nei suoi confronti, Cassazione, sentenze 17 dicembre 1983 n. 7458 e 6 marzo 1980 n. 1501, ove il rilievo che in tal caso, peraltro, può solo profilarsi la opportunità di far intervenire, in primo grado, il terzo nel processo affinché, con economia di giudizi, la pronunzia possa valere anche nei suoi confronti.

In termini generali, il concetto di causa inscindibile (di cui all'art. 331 Cpc) va riferito non solo alle ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale, ma anche alle ipotesi di litisconsorzio processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio. Sotto un tal riguardo, alle cause inscindibili vanno equiparate quelle fra loro dipendenti, tali risultando quelle legate tra loro dal vincolo dell'alternatività, nel senso che si tratta di domande che si pongono fra loro in un rapporto di subordinazione logica, Cassazione, sentenza 22 gennaio 1998 n. 567:
Nel senso che nelle obbligazioni alternative o solidali non ricorre ipotesi di causa inscindibile e di litisconsorzio necessario, Cassazione, sentenza 15 marzo 1966 n. 742 ove la precisazione, altresì, che in un rapporto di compravendita, la indagine relativa alla identificazione del legittimato passivo in dipendenza dei contrapposti assunti dell'acquisto della merce da parte dell'acquirente in nome proprio, ovvero quale mandatario di un terzo, involge l'accertamento di una obbligazione alternativa o solidale, che non implica inscindibilità di causa o litisconsorzio necessario.
Per la precisazione che nella ipotesi di una alternativa fra due soggetti in astratto responsabili di un danno, non ricorre un'ipotesi di litisconsorzio necessario, che deve ritenersi limitato alla sussistenza di un rapporto sostanziale unitario, anche se tale ipotesi di responsabilità alternativa - ove le due liti siano state trattate in primo grado in simultaneus processus - possa dar luogo in appello, per necessità meramente processuali, ad integrazione del contraddittorio ex art 331 Cpc, Cassazione, sentenza 18 novembre 1969 n. 3746, in Responsabilità civile e previdenza, 1970, p. 561.
Nel senso che in tema di impugnazioni civili, l'obbligatorietà della integrazione del contraddittorio presuppone sempre che si tratti, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., di cause inscindibili o tra loro dipendenti, e cioè che ricorra una ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale o che le cause, essendo state decise in primo grado in un unico processo, debbano rimanere unite nella fase di gravame, in quanto la pronuncia sull'una si estende in via logica e necessaria all'altra, ovvero ne costituisce il presupposto logico - giuridico imprescindibile, come ad esempio tutte le volte in cui venga prospettata una responsabilità alternativa e nel caso di obbligazioni solidali interdipendenti, pur se derivanti da titoli diversi. Quando invece la decisione del giudizio di primo grado sulle domande promosse da soggetti diversi sia avvenuta all'esito di una autonoma valutazione dei rispettivi titoli dedotti in giudizio (del tutto distinti ancorché analoghi), tra le due cause cui quelle domande hanno dato vita non sussiste alcuna relazione di dipendenza e, quindi, non si rende obbligatoria l'integrazione del contraddittorio in sede di gravame, Cassazione sentenza 13 agosto 2014 n. 15734 .

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