Tribunale di Roma, Civile, Sezione L, Ordinanza del 09-10-2026

L'ANALISI DELLA DECISIONE

Il Tribunale di Roma ha ritenuto che l'art. 2087 c.c. non prescriva una misura organizzativa predeterminata, ma imponga al datore di lavoro di modulare l'intervento in relazione alle caratteristiche concrete della situazione. Dopo avere accertato, in sede cautelare, l'esistenza di un clima conflittuale tra il ricorrente e una parte significativa della redazione, ha pertanto considerato non illogica la scelta di procedere a una riorganizzazione del programma e all'avvicendamento della figura responsabile. La disposizione è stata quindi letta non come limite assoluto all'esercizio dello ius variandi, ma come fonte di un obbligo di adeguamento organizzativo diretto a preservare la serenità del gruppo di lavoro e la continuità dell'attività.

1. Con la recentissima ordinanza del 9 ottobre 2026, il Tribunale Ordinario di Roma, e più precisamente la Sezione Lavoro, è stato investito della decisione in merito all’impugnativa in sede cautelare promossa da un noto giornalista del servizio pubblico, autore e conduttore di un importante programma televisivo.

Il professionista lamentava la decisione comunicatagli dal datore di lavoro, in data 28.08.2026, di riorganizzare il programma e di sostituirlo nella conduzione e nella responsabilità...

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