La Corte Ue con la sentenza sulla causa C-43/24 ha deciso un caso che riguarda la libera circolazione nella Ue di chi avendo effettuato un cambio di sesso in uno Stato membro diverso da quello di origine richieda a quest’ultimo la modifica del proprio stato civile, in particolare di adeguare i relativi dati al genere. Afferma la Cgue che la normativa di uno Stato membro in forza della quale non è consentito modificare i dati relativi al genere di uno dei suoi cittadini che ha esercitato il proprio diritto alla libera circolazione è contraria al diritto dell’Unione.
Il caso a quo bulgaro
Una cittadina bulgara è stata registrata alla nascita come di sesso maschile, con un nome (composto da un prenome, un patronimico e un cognome) un numero di identificazione personale e documenti di identità corrispondenti a tale sesso. Attualmente vive in Italia, dove ha avviato una terapia ormonale, e oggi si presenta come donna.
Essa ha adito i tribunali bulgari per far dichiarare che è una persona di sesso femminile e ottenere la modifica dei suoi dati di stato civile nel suo atto di nascita. Nonostante i pareri medici e la perizia giudiziaria che confermavano l’identità di genere rivendicata, la sua domanda è stata respinta.
Secondo la normativa nazionale, così come interpretata dall’Assemblea plenaria delle sezioni civili della Corte suprema di cassazione bulgara, il termine «sesso» deve essere inteso nel suo significato biologico, escludendo qualsiasi modifica delle indicazioni relative al sesso, al nome e al numero di identificazione. L’interesse pubblico, fondato sui valori morali e/o religiosi della società bulgara, prevarrebbe quindi sull’interesse delle persone transgender.
Investita della controversia, la Corte suprema di cassazione bulgara dubita della compatibilità di tale normativa con il diritto dell’Unione e interpella la Corte di giustizia.
I principi fissati dalla Cgue
Nella sua sentenza, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione osta alla normativa di uno Stato membro che non consenta la modifica dei dati relativi al genere, iscritti nei registri di stato civile, di uno dei suoi cittadini che abbia esercitato il proprio diritto di circolare e soggiornare liberamente in un altro Stato membro.
La Corte sottolinea innanzitutto che, sebbene il rilascio dei documenti di identità sia di competenza degli Stati membri, questi ultimi devono esercitare questa competenza nel rispetto del diritto dell’Unione.
In proposito, la Corte rileva che la discordanza tra l’identità di genere vissuta da una persona e i dati relativi al sesso riportati sulla sua carta d’identità può ostacolare l’esercizio del suo diritto alla libera circolazione. Tale discordanza può costringerla, in numerose situazioni della vita quotidiana – in particolare in occasione di controlli d’identità, di spostamenti transfrontalieri o per motivi professionali – a dover fugare dubbi sulla sua identità o sull’autenticità dei suoi documenti ufficiali: una situazione che genera notevoli inconvenienti.
Il diritto alla libera circolazione
Ora, una restrizione alla libera circolazione può essere ammessa solo se riposa su considerazioni oggettive di interesse generale e rispetta il principio di proporzionalità conformemente al diritto dell’Unione e ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto al rispetto della vita privata. Tale diritto tutela l’identità di genere e impone agli Stati membri di istituire procedimenti chiari, accessibili ed efficaci che ne consentano il riconoscimento giuridico.
Inoltre, la Corte dichiara che il diritto dell’Unione osta a che un giudice sia vincolato dall’interpretazione della sua Corte costituzionale qualora tale interpretazione ostacoli l’applicazione del diritto dell’Unione come interpretato dalla Corte.

