La Corte di giustizia dell’Unione europea conferma - con la sentenza sulle cause riunite C-364/24 e C-393/24 - la legittimità della procedura che consente alla Commissione, su richiesta di uno Stato membro, di limitare la zona autorizzata per la coltivazione di un organismo geneticamente modificato, con il tacito consenso del titolare dell’autorizzazione, nonché la legittimità del divieto di coltivazione del mais MON 810 introdotto in Italia sulla base di tale procedura.
Il caso a quo italiano
Un agricoltore italiano ha piantato mais geneticamente modificato (MON 810), mentre tale coltivazione è vietata nel suo Stato membro. Le autorità italiane hanno quindi ordinato all’agricoltore di distruggere le piante in questione e gli hanno inflitto sanzioni per un importo complessivo di 50.000 euro.
Tale divieto è stato adottato sulla base di una procedura prevista dal diritto dell’Unione: infatti, nel 2015, il Legislatore dell’Ue ha istituito un regime comune che stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio, ritenendo che tali scelte dovessero essere effettuate appunto a livello degli Stati membri.
Il divieto di coltivazione era contenuto nella decisione di esecuzione (Ue) 2016/321 della Commissione, del 3 marzo 2016, che ha modificato l’ambito geografico dell’autorizzazione alla coltivazione del granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 810 (MON-ØØ81Ø-6). Decisione di esecuzione adottata sulla base della procedura di cui all’articolo 26 quater della direttiva 2001/18/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/Cee del Consiglio.
Esso ha in particolare disposto che, quando uno Stato membro chiede la modifica dell’ambito geografico dell’autorizzazione alla coltivazione di un Ogm, senza addurre alcuna giustificazione particolare, e il titolare dell’autorizzazione non vi si oppone entro 30 giorni, la Commissione europea prende atto di tale modifica, che diventa immediatamente applicabile. Ciò ha come conseguenza concreta che la coltivazione dell’Ogm in questione è vietata nei territori in cui l’autorizzazione modificata non si applica. In tale contesto, numerosi Stati membri hanno limitato o vietato la coltivazione del mais MON 810 in tutto il loro territorio o in parte di esso.
Il ricorso dell’agricoltore
L’agricoltore interessato ha presentato ricorso dinanzi ai giudici italiani contro le decisioni adottate nei suoi confronti. In occasione di tali ricorsi, i suddetti giudici hanno sottoposto alla Corte di giustizia diverse questioni pregiudiziali affinché quest’ultima verificasse, in particolare, la validità delle disposizioni che prevedono tale procedura.
In particolare, i giudici nazionali interrogano la Corte di giustizia sul rispetto della libera circolazione delle merci, della libertà d’impresa nonché dei principi di non discriminazione e di proporzionalità.
Nella sua sentenza, la Corte tiene conto del fatto che un divieto di coltivazione di un Ogm come quello applicabile in Italia è adottato con il consenso tacito del titolare dell’autorizzazione relativa a tale Ogm.
La sentenza sottolinea altresì che il Legislatore dell’Unione europea dispone di un ampio margine di discrezionalità per legiferare in settori quali la coltivazione di Ogm, che presuppongono valutazioni complesse e hanno ripercussioni politiche, economiche e sociali, sia a livello nazionale sia locale.
Le scelte sussidiarie degli Stati Ue
In tale contesto, la Cgue ritiene che la procedura prevista dal diritto dell’Unione, che consente agli Stati membri, in una logica di sussidiarietà, di ottenere il divieto di coltivazione di Ogm sul territorio nazionale, senza giustificazione particolare, qualora il titolare dell’autorizzazione non vi si opponga, non sia contraria al diritto dell’Unione.
In particolare, la Corte dichiara che tale meccanismo non viola il principio di proporzionalità né crea discriminazioni tra gli agricoltori dei diversi Stati membri.
Il divieto di coltivare un Ogm non costituisce neppure una violazione della libera circolazione delle merci, in quanto non impedisce alle imprese di importare prodotti contenenti tale Ogm, né ai consumatori di acquistarne.
Il tacito consenso del titolare dell’autorizzazione
Infine, la Corte constata che l’obbligo per lo Stato membro di motivare la limitazione o il divieto di coltivazione di un Ogm si applica solo qualora il titolare dell’autorizzazione vi si opponga.
Nel caso di specie, il consenso tacito del titolare esclude tale ipotesi, nonché qualsiasi eventuale ingerenza nella libertà d’impresa.

