La Cassazione Civile, Sez. III, con l'ordinanza n. 5330 depositata il 9 marzo 2026, ha stabilito che i contratti di locazione stipulati dal custode giudiziario ex art. 560 c.p.c. perdono automaticamente efficacia con l'estinzione del processo esecutivo

Corte di cassazione - Sezione III civile - Ordinanza 9 marzo 2026 n. 5330 - Presidente Frasca; Relatore Fanticini

LA MASSIMA

Locazioni - Immobile pignorato - Estinzione della procedura esecutiva - Frutti maturati sino all'estinzione - Attribuzione all'esecutato - Azione già intrapresa dal custode - Successione dell'esecutato ex articolo 111 Cpc - Sussiste. (Cpc, articoli 65, 111, 560 e 632; Cc, articolo 1591 e 2912)

Il contratto di locazione stipulato dal custode giudiziario ex articolo 560 del Cpc perde automaticamente efficacia con l'estinzione del processo esecutivo, ma i frutti maturati sino a quel momento (canoni, indennità, penali) fanno parte del compendio pignorato che alla chiusura della procedura, ai sensi dell'articolo 632 Cpc, è trasferito all'(ex) esecutato, il quale, pertanto, qualora il custode abbia introdotto un giudizio per conseguire i detti frutti, a norma dell'articolo 111 Cpc, è legittimato a proseguire l'azione già autonomamente intrapresa dal custode per il loro recupero.

Nel caso in cui il custode giudiziario stipuli una locazione del bene pignorato,il contratto perde efficacia con l’estinzione della procedura, ma il debitore, ex esecutato, non perde il diritto ai frutti maturati sul bene pignorato ed è legittimato a proseguire l’azione giudiziaria intrapresa dal custode per il loro recupero.

Tale principio è stato affermato dalla Suprema corte nell'ordinanza n. 5330/2026 con la quale il giudice di legittimità ha definito un contenzioso...

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