Locazioni non abitative: restituzione dopo il pagamento dell'indennità di avviamento
La restituzione dell'immobile affittato è condizionata dal pagamento dell'indennità di avviamento. Così si sono espressi i giudici della Cassazione con la sentenza n. 890 del 2016. Nei contratti di locazione a uso diverso dall'abitativo il complesso meccanismo dell'offerta formale reale, ai sensi dell'articolo 1216, primo e secondo comma del Cc, opera in modo tale da impedire al locatore di entrare nella disponibilità dell'immobile sino a che non adempia al pagamento dell'indennità, là dove, al contempo, il conduttore, ove intenda liberarsi della propria obbligazione, dovrà consegnare l'immobile al sequestratario nominato dal giudice.
Sull’offerta formale di restituzione - La sentenza in esame ha posto l'accento sulla questione se l'offerta formale di restituzione dell'immobile debba essere condizionata o meno al pagamento dell'indennità di avviamento.
In dottrina, si è sostenuto che nei contratti a prestazioni corrispettive, le esigenze di tutela del debitore/creditore trovano soddisfazione con l'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 cc., mentre consentendo il condizionamento dell'offerta reale formale all'adempimento della controprestazione, si verrebbe ad attribuire al creditore di quest'ultima un quid pluris rispetto agli effetti della mora credendi.
In giurisprudenza, per contro, si è sostenuto che l'offerta reale collegata alla richiesta di adempimento della controparte non può essere considerata sottoposta a condizione, in quanto la pretesa di adempimento costituisce ragione e non condizione dell'offerta. Secondo la Corte, il nesso di interdipendenza tra le due prestazioni, voluto dal legislatore, richiede una cooperazione debitore/creditore in modo da consentire allo stesso conduttore di offrire la riconsegna a condizione che gli sia pagata l'indennità.
Corte di cassazione - Sezione III civile - Sentenza 20 gennaio 2016 n. 890