Penale

Lottizzazione, confisca nulla con reato prescritto prima del contraddittorio

La Cassazione, (sentenza, 39832) ha accolto il ricorso contro la sentenza, con la quale la Corte d’Appello dava il via libera alla confisca dei beni sequestrati agli imputati, pur in presenza di un verdetto del Tribunale che dichiarava prescritti i reati contestati

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di Patrizia Maciocchi

Va annullata la confisca per lottizzazione abusiva, disposta dal giudice malgrado la prescrizione maturata in primo grado e il conseguente proscioglimento dell’imputato. È infatti esclusa la possibilità di proseguire il giudizio per verificare la consistenza degli elementi che giustificherebbero l’applicazione della misura. La Cassazione, (sentenza, 39832) ha accolto il ricorso contro la sentenza, con la quale la Corte d’Appello dava il via libera alla confisca dei beni sequestrati agli imputati, pur in presenza di un verdetto del Tribunale che dichiarava prescritti i reati contestati: abuso d’ufficio, falso e truffa, oltre alla lottizzazione abusiva.

Per la Corte territoriale la misura era giustificata perché, nel corso dell’istruttoria svolta per accertare gli altri reati, era stata verificata anche l’imputazione relativa alla lottizzazione.

Un assunto che la Suprema corte smonta. I giudici ricordano che la confisca (articolo 44 comma 2 del Dpr 380/2001) può essere disposta anche in caso di prescrizione del reato. Ma solo se la sussistenza della lottizzazione abusiva sia stata accertata nell’ambito di un giudizio che abbia assicurato il contraddittorio e la più ampia partecipazione degli interessati. Fermo restando che, una volta intervenuta la prescrizione, il giudizio non può proseguire «al solo fine di compiere il predetto accertamento».

La confisca è invece legittima quando è il risultato di un’istruttoria imposta dall’esigenza di appurare se sia maturata o no la prescrizione, con una condotta processuale che abbia determinato in sede di merito e nel pieno contraddittorio tra le parti l’accertamento del fatto.

La regola é che la confisca va esclusa quando la causa estintiva interviene nel corso del dibattimento e fino alla sua chiusura.

Un’eccezione apparente è rappresentata dal processo cumulativo, nel quale oltre alla contravvenzione in materia urbanistica, sia stato contestato anche un altro illecito penale con una prescrizione più lunga. In tal caso il maturare della sola prescrizione per la contravvenzione urbanistica nel corso del giudizio ad istruttoria incompleta, senza la prescrizione del reato concorrente fino alla chiusura dell’istruttoria, rende valida la confisca.

Una sentenza importante per Vittorio Manes che ha difeso i ricorrenti «È una pronuncia indubbiamente significativa - afferma Manes - perché la Cassazione, ribadisce che l’accertamento della responsabilità, ai fini della confisca, non può prescindere da un pieno contraddittorio tra le parti. E che il contraddittorio perdura sino a quando si protrae il dibattimento. E solo una volta esaurita la discussione del difensore - ai sensi dell’articolo 524 del Codice di procedura penale - il dibattimento può dirsi chiuso».


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