Ai fini dell’individuazione della cessazione della lottizzazione abusiva, la comunicazione formale di fine lavori non è decisiva quando le risultanze probatorie dimostrino che le opere non erano state effettivamente ultimate. La cessazione dell’illecito va accertata sulla base della situazione concreta, con conseguenti effetti sulla prescrizione e sulla confisca. La Corte di Cassazione, Terza Sezione Penale, con sentenza 34584 del 2026, affronta il rapporto tra la data formalmente indicata come conclusione...
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