L’autorizzazione ad accedere a un sistema informatico non consente di utilizzarlo per finalità estranee a quelle per cui è stata concessa. Risponde del reato di accesso abusivo l’operatore di una ricevitoria del Lotto che, pur essendo regolarmente abilitato alla gestione telematica delle giocate, utilizzi la piattaforma per effettuare sistematicamente scommesse senza versarne il corrispettivo. Inammissibile anche la censura sul trattamento sanzionatorio fondata sulla ludopatia. Lo chiarisce la Corte di Cassazione, Sesta Sezione penale, con la sentenza 37343 del 2026, confermando la condanna per peculato e accesso abusivo a sistema informatico, previsto dall’articolo 615-ter, secondo comma, numero 1, del Codice penale. La pronuncia applica al settore del gioco pubblico il principio già affermato dalle Sezioni Unite (n. 41210/2017) secondo cui l’accesso può essere abusivo anche quando avvenga mediante credenziali legittimamente possedute, qualora rappresenti uno sviamento delle funzioni attribuite.

La vicenda

Riguarda un operatore di ricevitoria del Lotto, autorizzato a operare sul sistema telematico di gestione delle giocate e qualificato, per l’attività svolta, come incaricato di pubblico servizio. Secondo la ricostruzione dei giudici di merito, in un’unica giornata il soggetto autorizzato aveva effettuato giocate per oltre 100mila euro, utilizzando indebitamente la disponibilità della ricevitoria e senza versare il corrispettivo delle puntate. Le giocate avevano prodotto vincite per circa 50mila euro, successivamente messe a disposizione dell’esercizio commerciale, lasciando un danno economico di circa 60mila euro a carico del datore di lavoro. Il Tribunale aveva riconosciuto la responsabilità dell’imputato per peculato e accesso abusivo a sistema informatico. La Corte d’appello aveva confermato la decisione, riconoscendo le circostanze attenuanti generiche e il vincolo della continuazione tra i reati. Nel ricorso per Cassazione la difesa aveva contestato la configurabilità dell’accesso abusivo, sostenendo che l’operatore fosse regolarmente autorizzato a utilizzare il sistema e che nessuna disposizione gli vietasse espressamente di effettuare giocate nel proprio interesse. Secondo questa impostazione, l’eventuale mancato pagamento delle puntate costituiva una condotta successiva, non idonea a rendere abusivo un accesso originariamente consentito. La difesa aveva inoltre censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando la mancata adeguata considerazione della ludopatia e il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti.

La decisione

La Cassazione rigetta il ricorso e conferma la condanna per peculato e accesso abusivo al sistema informatico. L’abilitazione all’utilizzo della piattaforma non esclude il reato quando l’accesso avvenga per finalità estranee a quelle del servizio. L’inserimento sistematico di giocate senza il relativo incasso genera crediti erariali non corrispondenti a effettivi flussi di denaro, mettendo a rischio gli interessi dell’Erario. La Corte conferma inoltre la qualifica di incaricato di pubblico servizio dell’operatore addetto alla raccolta delle giocate (Cassazione, n. 4937/2020 e n. 46954/2015). Inammissibile la censura relativa alla ludopatia e alla mancata prevalenza delle attenuanti, poiché il giudizio di bilanciamento riguarda il reato più grave della continuazione (Cassazione, n. 16352/2024). Confermata la pena di due anni e due mesi di reclusione, oltre alle spese processuali.

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