Il lavoro socialmente utile può celare un rapporto subordinato soltanto quando ricorra, allo stesso tempo, sia la deviazione dal progetto assegnato sia lo stabile inserimento nell’organizzazione dell’ente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, ordinanza n. 25709/2026, chiarendo anche che la semplice reiterazione dei progetti “non dà di per sé luogo a un rapporto unitario, sul quale misurare la conformità della durata legale”.
Il caso riguardava un lavoratore impiegato dal Comune di Antrodoco dal 1996 al 2015 come Lsu, attraverso la reiterazione del progetto cui era stato originariamente assegnato. L’uomo sosteneva però di aver svolto in concreto mansioni del tutto estranee al progetto e di essere stato stabilmente inserito nell’organizzazione dell’ente. Aveva quindi chiesto, in applicazione dell’articolo 2126 c.c., il pagamento delle differenze tra quanto percepito come Lsu e la retribuzione spettante ai dipendenti dell’ente, oltre alla regolarizzazione contributiva.
La domanda era stata respinta prima dal Tribunale di Rieti e poi dalla Corte d’appello di Roma. I giudici di merito infatti avevano accertato che il ricorrente non aveva svolto, come sostenuto, attività difforme dal progetto.
La Cassazione ha confermato il giudizio affermando che lo stabile inserimento nell’organizzazione dell’Amministrazione “non è sufficiente a qualificare il rapporto in termini di subordinazione”. “Lo sviamento dal progetto – si legge nella decisione - costituisce in altri termini un prerequisito essenziale, anche se non sufficiente: in assenza di esso è precluso ogni ulteriore accertamento, mentre l’accertato sviamento richiede comunque che la prestazione di fatto resa sia avvenuta secondo modalità che presuppongono lo stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’ente”.
Riguardo poi alla asserita illegittimità della reiterazione dei progetti di LSU oltre il termine di dodici mesi, la Sezione lavoro chiarisce che “i progetti restano separati e, per ciascuno di essi, occorrerà stabilire se siano stati rispettati i termini di durata massima previsti dalla legge non potendosi desumerne una violazione dal semplice fatto che, nel complesso, i rapporti del lavoratore con l’ente superano l’anno o il semestre”.
È vero, prosegue la Corte, che vi è la possibilità di applicare l’articolo 2126 del c.c. oltre che nell’ipotesi di deviazione radicale dal progetto e inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’ente, “anche quando l’originario progetto sia prorogato oltre la durata legale”. In tale ipotesi, tuttavia, il lavoratore ha l’onere di dimostrare, oltre all’illegittimità delle proroghe, la estraneità delle mansioni svolte rispetto all’attività di progetto e dunque il loro ricadere nella disciplina del lavoro subordinato.
Non è questo il caso specifico, conclude la Corte, considerato che la pretesa di applicazione dell’art. 2126 c.c. non si fonda sulla avvenuta “prosecuzione del progetto oltre il termine legale” e dunque su una presunta attività lavorativa “senza la copertura di un progetto”, ma sul presupposto che l’Amministrazione “non possa superare il termine legale neppure affidando al lavoratore successivi regolari progetti”.

