In caso di invalidità permanente, le spese future necessarie per cure e assistenza possono essere risarcite anche se non sono ancora state sostenute. Per la loro liquidazione vale infatti un regime probatorio diverso rispetto alle spese già affrontate, che devono essere dimostrate dal danneggiato. Lo ha ribadito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 20728/2026, accogliendo sotto questo profilo il ricorso di una ragazza nata con gravissime lesioni da parto e dei suoi genitori.
Nel 2001 una donna, alla trentatreesima settimana di gravidanza, fu ricoverata dopo una caduta e forti dolori addominali. Nonostante i tracciati evidenziassero una sofferenza fetale, i sanitari ipotizzarono un’occlusione intestinale e ne disposero il trasferimento in un altro ospedale. Il parto cesareo venne eseguito solo successivamente, ma la bambina nacque con gravissimi danni neurologici da ipossia, riportando un’invalidità permanente totale.
I genitori citarono in giudizio la Asl sostenendo che una diagnosi corretta avrebbe consentito di anticipare il parto ed evitare le lesioni. Ottenuto il risarcimento in primo grado, chiesero in appello un aumento delle somme riconosciute, in particolare per il danno subito da loro come congiunti e per le spese di assistenza e cura della figlia. La controversia è quindi approdata in Cassazione.
Nella decisione della Corte di appello, scrive la Cassazione, le spese sostenute e quelle future, vengono accomunate quanto all’onere della prova. Con ciò postulando, prosegue la Corte, che “una spesa futura vada provata come effettuata nel presente”. Stessa ratio decidendi quanto alle spese di assistenza, che sono diverse da quelle mediche strettamente intese, ovviamente: <<correttamente, inoltre – scriveva la Corte di Appello - , il Tribunale ha negato … il risarcimento del danno per gli esborsi da sostenere per l’assistenza alla figlia, non avendo gli stessi dimostrato nell’an e nel quantum di avere sostenuto detti esborsi>>. Un ragionamento che non convince i giudici di legittimità.
Per la Terza sezione civile così facendo vienedisattesa la regola secondo cui <<Il danno patrimoniale per spese di assistenza vita natural durante, consistente nella necessità di dovere retribuire una persona che garantisca l'assistenza personale ad un soggetto invalido, è un pregiudizio permanente che si produce "de die in diem", per la cui liquidazione occorre distinguere il danno passato, ossia già verificatosi, che presuppone che il danneggiato abbia dimostrato (anche attraverso presunzioni semplici, ex art. 2727 c.c.) di aver sostenuto dette spese, dal danno futuro, ossia non ancora verificatosi al momento della decisione ma che si verrà ragionevolmente a determinare per tutta la durata della vita residua del danneggiato, il quale può essere liquidato o in forma di rendita vitalizia, oppure moltiplicando il danno annuo per il numero di anni per cui verrà sopportato, e, quindi, abbattendo il risultato in base ad un coefficiente di anticipazione, ovvero, infine, attraverso il metodo della capitalizzazione, consistente nel moltiplicare il danno annuo per un coefficiente di capitalizzazione delle rendite vitalizie>> .

