Con la sentenza sulle cause riunite C-722/23 e C-91/24 la Corte di giustizia ha affermato che uno Stato membro che rifiuti di eseguire un mandato d’arresto europeo a causa delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente deve fare tutto il possibile affinché la pena detentiva sia eseguita nel suo territorio. In tal modo si eviterà l’impunità della persona ricercata.
La questione concreta decisa
Le autorità belghe hanno rifiutato di eseguire due mandati d’arresto europeo con la motivazione che le condizioni di detenzione negli Stati membri emittenti avrebbero rischiato di esporre le persone ricercate a un trattamento inumano o degradante. Interpellata dalla Corte di cassazione belga in merito alla questione se, in tale contesto, il Belgio abbia l’obbligo di eseguire le pene detentive sul proprio territorio, la Corte di giustizia ha risposto che lo Stato di esecuzione deve fare tutto il possibile affinché ciò avvenga. Infatti, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, è necessario evitare l’impunità delle persone interessate.
Un cittadino rumeno e un cittadino belga, entrambi residenti in Belgio, sono stati oggetto, ciascuno, di un mandato d’arresto europeo emesso, rispettivamente, dalle autorità giudiziarie rumene ed elleniche ai fini dell’esecuzione di pene detentive.
I giudici d’appello belgi hanno rifiutato di eseguire tali Mae, ritenendo che le condizioni di detenzione in Romania e in Grecia avrebbero rischiato di esporre le persone ricercate a un trattamento inumano o degradante.
Il rinvio pregiudiziale la risposta della Cgue
La Corte di cassazione belga ha chiesto alla Corte di giustizia se l’autorità giudiziaria belga possa – o debba – eseguire essa stessa tali pene in Belgio al fine di evitare che i condannati rimangano impuniti.
La Corte dichiara che, in tale contesto, l’autorità giudiziaria dello Stato membro che ha rifiutato l’esecuzione del MAE è tenuta ad avvalersi di un altro atto di cooperazione giudiziaria penale previsto dal diritto dell’Unione, in materia di riconoscimento ed esecuzione delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà, al fine di garantire che le pene siano eseguite nel suo territorio.
Il rifiuto di eseguire il Mae e l’obbligo dello Stato di esecuzione
L’autorità richiesta è tenuta ad adoperarsi attivamente affinché la persona ricercata non resti impunita a causa di tale rifiuto. Per quanto riguarda le iniziative da intraprendere a tal fine, la Corte ricorda che l’obbligo di leale cooperazione deve improntare il dialogo tra le autorità giudiziarie dell’esecuzione e quelle emittenti al fine di evitare che il funzionamento del Mae venga paralizzato.
In tale prospettiva, al fine di garantire un’efficace cooperazione in materia penale, entrambe le autorità devono rispettare i principi della fiducia reciproca e del reciproco riconoscimento.
Pertanto, lo Stato membro di esecuzione deve, di propria iniziativa, chiedere allo Stato membro di emissione di trasmettergli la sentenza con cui è stata irrogata la pena che ha giustificato l’emissione del Mae e assicurarsi dell’esecuzione di quest’ultima nel suo territorio. La Corte precisa che è nell’interesse pubblico che la pena sia eseguita nello Stato membro di esecuzione affinché la persona ricercata non resti impunita.
Non serve il consenso del “latitante”
Infine, sebbene l’esecuzione di una pena detentiva in uno Stato membro diverso da quello in cui tale pena è stata irrogata richieda, in linea di principio, il consenso dell’interessato, la Corte ricorda che ciò non è sempre vero. Essa sottolinea, in particolare, che tale consenso non è richiesto qualora, in sostanza, risulti che la persona ricercata ha lasciato il territorio dello Stato membro in cui è stata condannata al fine di cercare di sottrarsi all’esecuzione della pena.

