Civile

Magistrati togati e onorari, per la Suprema corte nessuna piena equiparazione o equiparabilità

La Cassazione con l'ordinanza 13973/2022 mette in luce tutte le differenze

di Pietro Alessio Palumbo

Sebbene il presupposto del compenso sia in ogni caso garantire un'attività serena e imparziale e non condizionata dai rischi economici, per la Suprema Corte (Ordinanza n.13973/2022) è impossibile equiparare il magistrato onorario a quello togato proprio partendo dal presupposto per cui il compenso del giudice togato ha carattere retributivo inserito in un rapporto sinallagmatico; quello percepito dal magistrato onorario ha carattere indennitario e di ristoro.

Le differenze
L'esercizio della funzione giurisdizionale è differente tra le due categorie di magistrati (togati ed onorari) e detta differenza è supportata da ragioni oggettive che rispondono a reali ed effettive esigenze. Ai fini della valutazione del rispetto del principio di eguaglianza la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giurisdizionali non è raffrontabile a quella di coloro che svolgono funzioni onorarie. Situazioni diverse devono essere disciplinate in modo diverso, proprio per evitare che un giudizio di "parificazione forzata" possa produrre gravi distorsioni. Per la Suprema Corte va dunque ribadita l'impossibilità di assimilare la posizione dei giudici onorari a quella dei magistrati che svolgono professionalmente ed in via esclusiva funzioni giudiziarie, nonché l'impossibilità di comparare tali posizioni ai fini della valutazione del rispetto del principio di uguaglianza, a causa dello svolgimento a diverso titolo delle funzioni giurisdizionali, connotate dall'esclusività solo nel caso dei magistrati ordinari di ruolo che svolgono professionalmente le proprie funzioni.

Il principio di uguaglianza
Anche da diversa prospettiva la posizione dei magistrati che svolgono professionalmente e in via esclusiva funzioni giurisdizionali e quella dei magistrati onorari, non sono fra loro raffrontabili ai fini della valutazione della ipotetica lesione del principio di eguaglianza, in quanto per i secondi il compenso è previsto per un'attività che essi non esercitano di ruolo ma, di regola, "in aggiunta" ad altre attività; per cui agli stessi non può essere riconosciuto il medesimo trattamento economico di cui beneficiano i primi. Ugualmente nessun raffronto, ai fini del giudizio di eguaglianza, può essere fatto tra le posizioni delle varie categorie di magistrati onorari che svolgono a diverso titolo e in diversi uffici funzioni giurisdizionali; trattandosi di una pluralità di situazioni, differenti tra loro, per le quali il legislatore nella sua discrezionalità ben può stabilire trattamenti economici differenziati. L'identità funzionale dei singoli atti, che è cosa diversa da una omogeneità del rapporto, ha portato ad estendere ai giudici onorari la normativa in tema di rimborso delle spese per i giudizi di responsabilità, ravvisando anche con riferimento al magistrato onorario l'esigenza di garantire un'attività serena e imparziale, non condizionata dai pericoli economici connessi ad eventuali azioni di responsabilità. A ben vedere il Costituente stesso non ha previsto in termini assoluti l'esclusività dell'esercizio della giurisdizione in capo alla magistratura nominata a seguito di pubblico concorso, ferma restando, tuttavia, la netta distinzione tra l'una magistratura e l'altra: la natura onoraria di una delle magistrature si caratterizza per i requisiti della precarietà e dell'occasionalità dell'assegnazione, che la distingue nettamente dalla nomina riservata ai magistrati di carriera.

Appartenenza strutturale o funzionale
A tale riguardo pur non potendo sussistere dubbi sul fatto che la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati, e che di tale categoria fanno parte sia i giudici di carriera che quelli onorari non è però casuale la circostanza che, già prima dell'entrata in vigore della Carta Fondamentale del 1948, il Regio Decreto 12/1941 prevedesse un'appartenenza all'ordine giudiziario "strutturale", cioè in ragione del rapporto di servizio e un'appartenenza meramente "funzionale", vale a dire in occasione delle funzioni giudiziarie in concreto svolte, cioè soltanto per quanto concerne lo svolgimento concreto del rapporto d'ufficio e in occasione di esso. Tale differenza di fondo è, del resto, un riflesso della non omogeneità tra la figura del funzionario onorario e quella del pubblico dipendente qual è appunto il magistrato togato. Ciò perché la prima si rinviene ogni qualvolta esista un rapporto con attribuzione di funzioni pubbliche, ma manchino gli elementi caratterizzanti dell'impiego pubblico, quali: la scelta del dipendente di carattere prettamente tecnico-amministrativo effettuata mediante procedure concorsuali che si contrappone a una scelta politico-discrezionale nel caso del funzionario onorario; ma anche l'inserimento strutturale del pubblico dipendente nell'apparato organizzativo rispetto all'inserimento meramente funzionale del funzionario onorario, e lo svolgimento del rapporto secondo un apposito statuto per il pubblico impiego che si contrappone ad una disciplina del rapporto del funzionario onorario derivante quasi del tutto dall'atto di conferimento dell'incarico e dalla natura dello stesso.

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