Adito in materia di visita medica fiscale di controllo del lavoratore in malattia, il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Avellino (sezione lavoro, sentenza 14 settembre 2026 n. 1037) sottolinea in sentenza come il lavoratore non solo debba essere materialmente presente al domicilio nelle fasce orarie previste, ma abbia anche l’onere di porre in essere ogni misura dettata dalla comune diligenza atta a consentire il suo reperimento, quale manifestazione di disponibilità al controllo (fermo restando che la prova di avere attuato tali misure, nel caso di contestazione, spetta al lavoratore).
L’articolo 2700 del codice civile
L’art. 2700 c.c. stabilisce che l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, o da lui compiuti.
I verbali redatti da pubblici ufficiali, ivi compresi i medici fiscali incaricati delle visite di controllo, godono di fede privilegiata limitatamente ai fatti attestati come avvenuti alla presenza del pubblico ufficiale o da lui compiuti, mentre la fede privilegiata non si estende alla verità sostanziale delle dichiarazioni rese da terzi, né alla fondatezza di apprezzamenti o valutazioni del verbalizzante.
Invero, la fede privilegiata non può essere attribuita né ai giudizi valutativi, né alla menzione di quelle circostanze relative a fatti avvenuti in presenza del pubblico ufficiale che possono risolversi in suoi apprezzamenti personali, perché mediati attraverso l’occasionale percezione sensoriale di accadimenti che si svolgono così repentinamente da non potersi verificare e controllare secondo un metro obiettivo, senza alcun margine di apprezzamento (tipico è l’esempio dell’indicazione di un corpo o di un oggetto in movimento, con riguardo allo spazio che cade sotto la percezione visiva del verbalizzante). Laddove la percezione sensoriale può invece essere organizzata staticamente (per esempio, con riguardo alla descrizione di uno stato dei luoghi, senza oggetti in movimento), non esiste alcun margine di apprezzamento e l’atto dispiega la propria fede privilegiata.
L’atto conserva poi la sua forza probatoria tipica, quando la parte controinteressata non svolge contestazioni afferenti alla possibilità di un errore di apprezzamento sensoriale (in tal modo godendo della facoltà della prova contraria, con tutti i mezzi, compresi quelli presuntivi), ma intende provare che le dichiarazioni delle parti e gli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti sono diversi da quelli attestati, perché in tal caso non si contesta l’apprezzamento ed il giudizio sensoriale del pubblico ufficiale, ma si vuole affermare direttamente la falsità dell’atto, e ciò è possibile fare solo attraverso la querela di falso.
I verbali di visita fiscale
In particolare, proprio per quanto concerne i verbali di visita fiscale, il certificato redatto dal medico convenzionato con l’Inps per il controllo della malattia del lavoratore costituisce atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza.costituisce atto pubblico che fa fede, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato nonché dei fatti che il pubblico ufficiale medesimo attesta aver compiuto o essere avvenuti in sua presenza.
Conclusioni
Tuttavia, l’efficacia probatoria privilegiata è limitata a quanto attestato nel documento: qualora il medico certifichi esclusivamente che all’indirizzo indicato non ha risposto nessuno, senza attestare espressamente l’assenza del lavoratore dal domicilio, è ammissibile la prova contraria volta a dimostrare l’effettiva presenza del lavoratore presso l’abitazione al momento della visita di controllo, non sussistendo contrasto tra tale accertamento probatorio e il contenuto del certificato stesso.

