Il riconoscimento dello status speciale collegato al servizio richiede un rischio ulteriore e straordinario rispetto a quello ordinario delle mansioni svolte. La mera nocività dell’ambiente di lavoro o la violazione degli obblighi di sicurezza non determinano automaticamente il beneficio. Occorre una situazione eccezionale che esponga il lavoratore a un rischio maggiore rispetto alla normalità del servizio. La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 15494 del 2026, chiarisce che la sola insalubrità dell’ambiente di lavoro e le violazioni degli obblighi di sicurezza non bastano. La Corte ha escluso il riconoscimento dello status speciale previsto dalla normativa di tutela. La decisione richiama la disciplina sulle “vittime del dovere” introdotta dalla legge finanziaria 2006, che ha previsto particolari benefici economici e assistenziali per i dipendenti pubblici colpiti da infermità o deceduti nello svolgimento del servizio in presenza di condizioni operative eccezionali (art. 1, comma 564, legge n. 266/2005). Il successivo regolamento attuativo ha precisato che tali benefici spettano solo quando l’attività sia stata svolta in particolari condizioni ambientali od operative comportanti rischi o fatiche superiori a quelli ordinari del servizio (d.P.R. n. 243/2006). Sul piano giurisprudenziale la Corte ha richiamato le Sezioni Unite, che hanno escluso qualsiasi automatismo tra riconoscimento della causa di servizio e attribuzione dello status speciale, chiarendo che occorre sempre un “quid pluris” (Cass., Sez. Unite civili, n. 21969/2017).

La vicenda

Gli eredi di un operatore dei servizi di emergenza, un Vigile del Fuoco, deceduto per una patologia tumorale polmonare avevano chiesto il riconoscimento dello status speciale previsto per chi subisce danni nello svolgimento del servizio. La moglie e le figlie dell’operatore sostenevano che l’attività lavorativa avesse comportato una continua esposizione a sostanze tossiche e denunciavano carenze nella sicurezza e nei dispositivi di protezione.

Il percorso giudiziario

In primo grado la domanda era stata respinta, ritenendo che il rischio affrontato rientrasse nelle normali condizioni del servizio svolto. La Corte d’appello aveva confermato questa conclusione, escludendo la presenza di circostanze eccezionali o straordinarie. In Cassazione gli eredi hanno insistito sulla nocività dell’ambiente di lavoro e sulle violazioni degli obblighi di tutela della salute. La Cassazione ha richiamato gli accertamenti svolti nei giudizi di merito sull’esposizione a gas di scarico, sull’omessa sorveglianza sanitaria e sulla carenza di dispositivi di protezione individuale, ritenendo però che tali elementi integrassero una situazione di mera insalubrità dell’ambiente di lavoro e non un rischio eccezionale ulteriore rispetto alle ordinarie mansioni del servizio. La Suprema Corte ha ribadito che il beneficio non consegue automaticamente alla semplice insalubrità del contesto lavorativo. La Corte ha inoltre ritenuto irrilevanti le contestazioni sulla valutazione delle concause della malattia, considerandole non decisive. Il ricorso è stato quindi rigettato.

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