Il Tribunale di Agrigento sentenza 30 giugno 2026, n. 1044 è chiamato a pronunciarsi in materia di responsabilità medica con riferimento a una vicenda (con evento conclusivo infausto) occorsa in epoca antecedente all’entrata in vigore della L. n. 24/2017 (Legge Gelli-Bianco) e quindi riconducibile – data l’inapplicabilità retroattiva della predetta normativa – nell’alveo delle disposizioni di cui al D.L. n. 158/2012 (cd. decreto Balduzzi) convertito con modificazioni dalla L. n. 189/2012.
Articolo 2043 del Codice civile
Sottolinea così l’adito Giudice siciliano che il riferimento all’articolo 2043 c.c. contenuto nell’art. 3, I, decreto Balduzzi non consente di far dubitare della possibilità di continuare ad applicare, in materia di responsabilità medica, i criteri di accertamento della responsabilità contrattuale.
La depenalizzazione
Il Decreto Balduzzi ha depenalizzato la responsabilità medica in caso di colpa lieve, quando l’esercente l’attività sanitaria si sia attenuto a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.
In sede penale non ha eliso, però, l’illecito civile e resta fermo l’obbligo di cui all’art. 2043 c.c. che è clausola generale del neminem laedere, sia nel diritto positivo, sia con riguardo ai diritti umani inviolabili quale è la salute. La materia della responsabilità civile segue le sue regole consolidate e non solo per la responsabilità aquiliana del medico ma anche per quella cd. contrattuale del medico e della struttura sanitaria, da contatto sociale.
E allora, quanto alla specifica fattispecie sottoposta al suo esame, il Tribunale di Agrigento sottolinea come sia pacifica la natura contrattuale del rapporto tra una partoriente e una struttura sanitaria; rapporto riconducibile al “contratto di spedalità” (o di “assistenza sanitaria”) che sorge sin dal momento dell’accettazione della paziente dalla struttura.
La struttura sanitaria
La struttura sanitaria, quindi, assume una responsabilità contrattuale nei confronti della paziente, sia per la propria organizzazione che per l’operato dei professionisti che vi operano.
Non solo. Il rapporto contrattuale tra il medico e la partoriente, per la peculiarità dell’oggetto delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre, configurandosi in favore dei predetti stretti congiunti della gestante un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo, cosicché, in caso di inadempimento, anche il padre del concepito è legittimato ad agire a titolo contrattuale iure proprio per il risarcimento del danno. In tale contesto, il nascituro o concepito risulta comunque dotato di autonoma soggettività giuridica (specifica, speciale, attenuata, provvisoria o parziale che dir si voglia) perchè titolare, sul piano sostanziale, di alcuni interessi personali in via diretta, quali il diritto alla vita, il diritto alla salute o integrità psico-fisica, il diritto all’onore o alla reputazione, il diritto all’identità personale, rispetto ai quali l’avverarsi della condicio iuris della nascita ex art. 1, II, c.c. (sulla base dei due presupposti della fuoriuscita del feto dall’alveo materno e del compimento di un atto respiratorio, fatta eccezione per la rilevanza giuridica del concepito, anche sul piano patrimoniale, in relazione alla successione mortis causa ex art. 462 c.c. e alla donazione ex art. 784 c.c.) è condizione imprescindibile per la loro azionabilità in giudizio a fini risarcitori.
Responsabilità extracontrattuale
Mentre, per altro verso, la responsabilità della struttura sanitaria per i danni invocati “iure proprio” da altri diversi congiunti è qualificabile come extracontrattuale.

