Con un avviso pubblicato sul sito istituzionale a firma della presidente, Maria Annunziata, Cassa Forense ha reso note le misure adottate dal Consiglio di amministrazione a sostegno degli avvocati residenti o con sede professionale nei territori di Calabria, Sicilia e Sardegna interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno provocato gravi danni. I provvedimenti riguardano i Comuni individuati dalle ordinanze emanate dal Dipartimento della Protezione civile n. 1180 e n. 1181, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con il Dl 25/2026 (il cosiddetto Dl Maltempo). Previsti anche interventi per i professionisti colpiti dalla frana di Niscemi.
Stop ai versamenti fino al 30 novembre
Nello specifico, il Consiglio di amministrazione della Cassa, nella seduta del 27 marzo 2026, ha deliberato «la sospensione di ogni termine relativo agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali, inclusi quelli relativi ai contributi facoltativi, in scadenza nel periodo dal 18 gennaio 2026 al 30 novembre 2026». Rimane invece invariato il termine del 30 settembre 2026 per l’invio delle dichiarazioni obbligatorie tramite Modello 5.
«I versamenti sospesi dovranno essere effettuati – ha precisato l’ente - senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione, entro il 31 dicembre 2026», data entro la quale dovranno essere assolti gli adempimenti in scadenza dal 18 gennaio al 30 novembre.
Le modalità di pagamento, informa la Cassa, saranno rese disponibili in tempo utile.
Contributi assistenziali per i danni ai beni professionali
Il Consiglio di amministrazione ha previsto anche una misura di carattere assistenziale per i professionisti che hanno subito danni ai beni strumentali necessari all’esercizio dell’attività forense. Nel rispetto del principio di non cumulabilità delle prestazioni assistenziali, previsto dall’art. 1 comma 5 del Regolamento dell’Assistenza, infatti, “in caso di danni subiti ai beni strumentali all’attività professionale, l’erogazione del contributo assistenziale potrà essere erogata, nel limite previsto dall’art. 4, comma 3 del Regolamento dell’Assistenza, al netto delle prestazioni riconosciute al richiedente da parte dello Stato o da altri Enti”.

