Nei maltrattamenti in famiglia, il silenzio della persona offesa in merito alla richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare è ininfluente. Non se ne può dunque dedurre l’assenza di pericolo né la mancanza di timore per la propria incolumità; la valutazione compete interamente al giudice. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 32652/2026, dichiarando inammissibile il ricorso dell’imputato.

La vicenda riguardava un uomo condannato a tre anni e otto mesi per maltrattamenti in famiglia, detenuto in carcere, che aveva chiesto la sostituzione della custodia cautelare con gli arresti domiciliari presso l’abitazione di una cugina. Il Tribunale di Catania aveva respinto la richiesta, ritenendo ancora attuale il pericolo di reiterazione; l’imputato aveva invece sostenuto, tra l’altro, che dovesse essere valorizzato il fatto che la persona offesa, pur avvisata, non si fosse opposta alla sostituzione della misura.

Per la Suprema corte è “manifestamente infondato” il rilievo che “non sussisterebbe il concreto pericolo di reiterazione in mancanza di opposizione della persona offesa alla richiesta di sostituzione della misura che le è stata notificata”.

“La individuazione della sussistenza delle esigenze cautelari, correlate al pericolo, concreto e attuale, di reiterazione di condotte dello stesso genere – si legge nella decisione -, costituisce precipuo compito del giudice che ne individua la ricorrenza sulla base di elementi circostanziali quali la durata della condotta illecita e la sua intensità e di elementi desumibili dalla personalità del soggetto agente di cui deve essere, in particolare, apprezzata, in presenza di reati abituali quali quello di maltrattamenti in famiglia, la pervicacia della condotta”.

Dunque, in relazione a tale tipologia di reati, il giudizio di pericolosità “deve essere vieppiù ponderato dal giudice, in presenza delle condizioni di vulnerabilità della vittima del reato, attraverso l’esame di specifici elementi di fatto, e non può essere, invece, ricostruito sulla base della percezione di pericolo della persona offesa che, messa in condizione di interloquire sulla richiesta di sostituzione della misura, non abbia allegato situazioni di concreto e ulteriore pericolo per la sua incolumità”.

“La interlocuzione della persona offesa  sulla richiesta di sostituzione della misura – prosegue la Corte - costituisce esercizio di una mera facoltà e, pertanto, il suo silenzio non può essere interpretato come mancata sussistenza di condizioni di pericolo o timore per la propria incolumità - e valere a favore della persona già sottoposta a misura - venendo, altrimenti, trasformato da misura di protezione e garanzia in un onere informativo posto a carico della persona offesa”.

Inoltre, aggiunge la Corte l’attenuazione o l’esclusione delle esigenze cautelari non può neppure essere desunta dal “solo decorso del tempo di esecuzione della misura e/o dall’osservanza puntuale delle relative prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all’inizio del trattamento cautelare”.

Correttamente, dunque, l’ordinanza impugnata ha motivato la persistente pericolosità dell’imputato, basandosi sulla “oggettiva gravità della pena”, alla quale il ricorrente ha opposto “esclusivamente il tempo trascorso”.

In definitiva, per la VI Sezione penale, nel reato di maltrattamenti in famiglia, il silenzio della persona offesa, posta in condizione di interloquire sulla richiesta di revoca o sostituzione della misura ai sensi dell’art. 299, comma 3, cod. proc. pen., è ininfluente ai fini della valutazione della sussistenza del pericolo concreto e attuale di reiterazione, costituendo tale interlocuzione esercizio di una mera facoltà, dalla cui mancanza non può desumersi né l’insussistenza di condizioni di pericolo né l’assenza di timore della vittima per la propria incolumità.

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