La videoripresa fatta dal figlio di una condotta aggressiva e con violenza sulle cose da parte del padre quale prova dei maltrattamenti in famiglia agiti dall’uomo asseritamente verso la madre (che non era neanche la vittima diretta della condotta ripresa) non può condurre a giustificare l’arresto dell’uomo denunciato. In quanto non sorregge i presupposti della flagranza - peraltro differita - che giustificano l’arresto.
La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 4834/2026 - - ha perciò respinto il ricorso del Pm contro l’ordinanza del Gip che non aveva convalidato l’arresto del presunto colpevole di maltrattamenti eseguito a norma dell’articolo 382 bis del Codice penale.
Le affermazioni rese alle forze dell’ordine da parte del figlio e della moglie che si asseriva essere la vittima del reato abituale di maltrattamenti in famiglia non è stata ritenuta foriera di ulteriori indizi dell’illecito penale denunciato.
L’arresto in flagranza
D’altronde nel caso del reato di maltrattamenti anche l’arresto in flagranza (non differita) ossia operato in base alla diretta percezione dei fatti da parte degli agenti operanti richiede che questi rilevino - nella situazione posta davanti ai loro occhi - dei dati fattuali che siano al momento considerabili come concreti elementi indiziari di un caso di maltrattamenti in famiglia. Elementi che possono essere all’interno della scena in cui opera la Polizia lo stato dell’abitazione, la condizione psicofisica in cui versi la presunta vittima o l’incontenibile aggressività del presunto autore del reato abituale che, anche in presenza delle forze dell’ordine, non si trattenga dal continuare a inveire contro il familiare “presumibile” parte offesa.
Elementi che ovviamente non possono essere percepiti quando alla base dell’arresto in flagranza differita viene posta una videoripresa di un singolo frangente pur quando vengano esplicate nel video rabbia, violenza od offese umilianti da parte del denunciato.
Da ciò la Corte di cassazione penale chiamata a interpretare l’articolo 382 bis del Cp afferma che non basta la videoripresa a costruire il quadro indiziario del reato abituale di maltrattamenti e che la denuncia della vittima da sola senza l’offerta di ulteriori elementi dell’abitualità della condotta maltrattante non è sufficiente a giustificare l’arresto in flagranza differita.

