Chi gestisce un istituto di credito, risponde delle sanzioni comminate dalle Autorità di vigilanza anche con i beni conferiti nel “Fondo patrimoniale”, quando l’incarico costituisce la fonte primaria del reddito familiare. I comportamenti colposi, come per esempio, l’omessa vigilanza, non fanno differenza. La sanzione, infatti, è una sorta di danno collaterale “prevedibile” a fronte di incarichi altamente retribuiti. Con questa motivazione la Cassazione, sentenza n. 26690/2026, ha confermato la validità dell’iscrizione da parte di Agenzia delle Entrate-Riscossione, di due ipoteche legali a carico di un immobile (conferito al Fondo) di proprietà dell’ex presidente del C.d.A. di Veneto Banca.
Secondo le Corti di merito l’illecito amministrativo contestato era “attinente” all’attività professionale “generatrice del cospicuo reddito destinato al mantenimento della famiglia”, con la conseguenza che l’obbligazione sanzionatoria (Consob, per € 140.000,00; Banca d’Italia, per € 93.000,00), per omissioni e irregolarità colpose, rientra nella nozione “ampia” di bisogni della famiglia, senza necessità di accertare un vantaggio patrimoniale diretto al nucleo.
“Nel caso di specie – si legge nella decisione -, il debito azionato non sorge da un fatto illecito occasionale o del tutto avulso dal contesto lavorativo del coniuge. L’obbligazione pecuniaria costituisce, invece, una passività strettamente inerente ed immanente alle concrete modalità di esercizio dell’incarico professionale di vertice (Presidente del C.d.A. e Consigliere di amministrazione di un primario istituto di credito) ricoperto dal debitore”.
L’inosservanza colposa dei doveri di vigilanza, trasparenza e governo societario (prescritti dal T.U.F. e dal T.U.B.), si configura come “potenziale conseguenza negativa connaturata alla complessa ed elevata responsabilità connessa a funzioni di gestione apicale”. Nell’ambito dell’organizzazione bancaria e finanziaria, “l’assunzione di cariche di vertice comporta il risvolto fisiologico del rischio di incorrere in contestazioni amministrative o giurisdizionali per difetto di vigilanza. Tali cariche risultano correlate, compensate ed assistite da una considerevole remunerazione economica, la quale trova la sua giustificazione causale anche e proprio nel grado di rischio insito nelle mansioni svolte”.
E poiché risulta che le “non modeste” risorse guadagnate sono state “stabilmente” destinate per “garantire ed incrementare l’elevato tenore di vita”, l’obbligazione sanzionatoria “non può essere scissa dal flusso di utilità che ha alimentato i bisogni della famiglia”. Incombeva sul debitore, che invocava l’impignorabilità ex art. 170 c.c., l’onere di fornire la prova che l’obbligazione fosse del tutto avulsa al contesto familiare.
“L’assunzione di un incarico di gestione bancaria di vertice (altamente remunerato e dal quale la famiglia ha tratto il proprio elevato tenore di vita) – insiste la Cassazione - comporta, quale sviluppo causale costante ed immanente secondo l’id quod plerumque accidit, il rischio dell’irrogazione di sanzioni amministrative per inosservanza colposa dei doveri di vigilanza e trasparenza prescritti dai testi unici di settore (T.U.B. e T.U.F.). Non è pertanto possibile isolare atomisticamente la sanzione pecuniaria dal contesto causale e professionale da cui essa trae origine”.
Infine, la Cassazione ha compensato le spese, vista l’assenza di precedenti consolidati sulla “specifica riconducibilità nell’alveo dell’art. 170 c.c. delle passività derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da Autorità di Vigilanza per inosservanza dei doveri d’ufficio da parte di chi rivesta posizioni apicali in un istituto di credito”.
Il principio di diritto
In tema di fondo patrimoniale (art. 170 c.c.), l’obbligazione relativa a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da Autorità di Vigilanza (Consob o Banca d’Italia) a carico di chi rivesta funzioni di gestione apicale in un istituto di credito va qualificata inerente ai bisogni della famiglia ove risulti accertato in fatto che l’assunzione e l’esercizio di tale carica retribuita abbia costituito la fonte primaria o essenziale dei redditi destinati al soddisfacimento ed al mantenimento del tenore di vita del nucleo familiare. In tal caso, la sanzione pecuniaria per violazione colposa dei doveri di vigilanza costituisce passività oggettivamente e funzionalmente inerente alle concrete modalità di esercizio dell’attività professionale svolta nell’interesse della famiglia, costituendone una prevedibile o potenziale passività

