L’assenza di notifica del ricorso introduttivo rende la sentenza inesistente e quindi sempre contestabile, oppure è comunque necessario impugnarla nei termini (dopo la notifica della sentenza stessa)? La Corte di cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 5910/2026, ha rimesso la questione alle Sezioni Unite.
Il caso – La Ctp di Roma annullava, per vizio di motivazione, 27 cartelle di pagamento e 2 avvisi di accertamento per quasi 20 milioni di euro. Il contribuente adiva quindi la Corte di giustizia tributaria di primo grado per l’ottemperanza, evidenziando il passaggio in giudicato della decisione, notificata senza che l’Ufficio avesse proposto appello.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione deduceva però di non aver mai ricevuto la notifica del ricorso introduttivo del giudizio definito dalla Ctp con la sentenza oggetto di ottemperanza e di aver presentato anche denuncia-querela in sede penale. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso o la sospensione del processo in attesa dell’esito del procedimento penale.
La Corte di giustizia tributaria, constatato che la decisione non era stata impugnata né entro sessanta giorni né entro il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione, accoglieva il ricorso. Secondo il giudice non era necessario attendere la conclusione del procedimento penale, trattandosi dell’ottemperanza a una sentenza regolarmente notificata e non impugnata. Veniva quindi ordinato all’agente della riscossione il discarico del carico tributario.
Proposto ricorso per Cassazione, il Fisco ha sostenuto che, trattandosi di sentenza inesistente – in ragione della mancata notifica del ricorso introduttivo – il contumace involontario non aveva alcun onere di impugnazione, neppure dopo aver ricevuto la notificazione della sentenza.
La questione – Il nodo è cosa accade se una sentenza è stata emessa in un processo in cui il ricorso introduttivo non è mai stato notificato alla controparte. In particolare bisogna chiarire: se in questo caso la sentenza sia inesistente oppure semplicemente nulla; se la notifica della sentenza faccia comunque decorrere il termine breve per impugnare; oppure se, trattandosi di inesistenza del processo, la sentenza possa essere contestata in qualsiasi momento, anche nel giudizio di ottemperanza.
Sul punto, osserva la Cassazione, diverse decisioni hanno sostenuto che la «non integrità del contraddittorio e la violazione del diritto di difesa non determinano l’inesistenza bensì la nullità della sentenza», con la conseguenza che tali vizi devono essere fatti valere mediante i mezzi di impugnazione. In altre pronunce, invece, la mancata instaurazione del contraddittorio è stata qualificata come ipotesi di «nullità radicale» della sentenza.
La possibile soluzione – La Sezione tributaria tenta una soluzione interpretativa. Ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione – si legge nell’ordinanza – l’onere di attivarsi per la parte che riceva la notifica della sentenza pur non avendo avuto conoscenza del processo dovrebbe valere solo nei casi di nullità della notifica dell’atto introduttivo.
Diversamente, quando si lamenti l’inesistenza della notifica, la parte dovrebbe poter dedurre tale vizio anche in via di eccezione, ad esempio nel giudizio di ottemperanza promosso per dare esecuzione alla sentenza che si assume inesistente. In tal caso, aggiunge la Corte, spetterà a chi sostiene che la controparte fosse comunque a conoscenza del processo dimostrarlo.
La rimessione alle Sezioni Unite – Alla luce della ricostruzione prospettata, la Cassazione ritiene comunque opportuno rimettere la questione alle Sezioni Unite, trattandosi di un problema di «massima di particolare importanza».

