Con l’ordinanza del 20 gennaio 2026, n°1235, la Corte di Cassazione è intervenuta in materia di risarcimento del danno da perdita di chance lamentato dai dipendenti per il mancato riconoscimento dei premi annuali da parte del datore di lavoro.

Sei dipendenti hanno in giudizio contro la Società, che – in violazione di un accordo sindacale del 2003 - non aveva assegnato loro gli obiettivi individuali per gli anni 2013 e 2014, con conseguente mancata corresponsione dei correlati premi annui. Lamentavano, dunque, di aver subito un danno da perdita di chance, intesa quale concreta perdita della possibilità di ottenere un vantaggio patrimoniale per i risultati lavorativi che avrebbero potuto conseguire.

La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello dei lavoratori, rilevando come gli stessi non avessero né dedotto né dimostrato come, in caso di assegnazione degli obiettivi, avrebbero avuto effettive possibilità di raggiungerli, avuto riguardo alle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, alla tipologia di incarico ricoperto, alle caratteristiche e alle capacità professionali di ciascun lavoratore. I dipendenti, difatti, si erano limitati a ricondurre la propria pretesa risarcitoria al mero inadempimento datoriale all’obbligo di fissazione degli obiettivi, senza fornire ulteriori elementi idonei a dimostrare la reale sussistenza della chance perduta.

Sul punto, la Suprema Corte ha condiviso l’orientamento della Corte d’Appello, ribadendo in particolare che, in assenza di specifiche allegazioni dei ricorrenti relative alle circostanze del caso concreto, non poteva ritenersi integrato un danno da perdita di chance giuridicamente rilevante.

In conclusione, il lavoratore che chieda il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto a dimostrare in modo concreto e rigoroso l’esistenza dei presupposti da cui derivi la perdita del vantaggio patrimoniale. In applicazione del principio dell’onere della prova, quindi, sembrerebbe doversi escludere in radice qualsivoglia automatismo tra danno e mancata assegnazione degli obiettivi da parte del datore di lavoro.

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*Avv.ti Gaspare Roma e Laura Mucciarelli - Studio De Berti Jacchia Franchini Forlani

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