Il Tribunale di Torino, con sentenza depositata il 12 giugno, ha definitivamente accertato il carattere discriminatorio della condotta del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale nei confronti degli studenti iraniani ammessi alle università italiane, ai quali è stato di fatto impedito di prenotare l’appuntamento necessario per richiedere il visto per motivi di studio. Lo comunica l’Asgi con una nota.

La pronuncia, prosegue il comunicato, porta a conclusione il procedimento avviato nell’autunno 2025 con il ricorso d’urgenza di ASGI e di uno studente iraniano, all’esito del quale il Tribunale aveva già ordinato in via cautelare - con provvedimento poi confermato in sede di reclamo - di sbloccare gli appuntamenti per i visti.

Ogni anno oltre 3.000 studenti e studentesse iraniani vengono ammessi nelle università italiane, e la comunità studentesca iraniana è la più numerosa tra quelle straniere. Una volta ammessi, però, gli studenti devono ottenere il visto d’ingresso entro un termine rigido, e per l’anno accademico 2025/2026 la procedura di prenotazione si è svolta esclusivamente tramite un sistema on-line — la piattaforma Visametric — rimasto aperto soltanto per otto giorni, senza che né la data di apertura né quella di chiusura fossero state previamente comunicate.

Così un gran numero di aspiranti non ha materialmente potuto prenotare l’appuntamento: come riconosciuto dallo stesso Ministero, in quegli otto giorni solo 4.500 persone vi sono riuscite, a fronte di 7.915 preiscritti presso atenei italiani.

Dalla documentazione prodotta dal Ministero, continua l’Associazione, è emerso che per gli studenti di altre nazionalità le modalità erano del tutto diverse: per i cittadini indiani, turchi, marocchini e degli Emirati Arabi la prenotazione poteva avvenire — anche presso uffici fisici o per telefono — senza alcun limite temporale. Gli studenti iraniani sono stati dunque trattati diversamente, in violazione del diritto alla parità di trattamento nell’accesso all’istruzione sancito dall’art. 39 del Testo Unico Immigrazione, con una condotta qualificata come discriminatoria ai sensi dell’art. 43 dello stesso Testo Unico. Il giudice ha escluso che la chiusura del portale dopo soli otto giorni, senza preavviso, potesse trovare giustificazione nella situazione politica dell’Iran.

Inoltre, costituendosi in giudizio, il Ministero aveva contestato la legittimazione ad agire di ASGI e la competenza del Tribunale, negando nel merito qualsiasi discriminazione. Il Tribunale ha invece riconosciuto la legittimazione dell’associazione, quale ente che rappresenta una collettività i cui membri non sono individuabili in modo diretto, e ha ritenuto provata la discriminazione, condannando il Ministero a versare 7.500 euro a titolo di risarcimento del danno in favore di ASGI.

L’ASGI – che ha agito con gli avvocati Alberto Guariso, Livio Neri, Paola Fierro e Marta Lavanna - sottolinea come una procedura amministrativa apparentemente neutra, quale la prenotazione telematica di un appuntamento, possa tradursi in una discriminazione vietata quando è organizzata in modo arbitrario e opaco, tale da precludere a un’intera collettività l’esercizio di un proprio diritto.

 

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