Sottolinea la Corte d’Appello di Lecce (sentenza 21 aprile 2026 n. 83) come, almeno in via generale, ai fini dell’annullamento del contratto concluso dal rappresentante in conflitto di interessi, non sia richiesta la prova di un effettivo danno prodottosi ma sia sufficiente che il conflitto sussista al momento della stipula del contratto, in termini di attualità e concretezza tale da porre il rappresentante in una situazione di oggettiva incompatibilità tra l’interesse proprio (o di un terzo a lui...
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