Mandato a riscuotere un credito
Mandato - Mandato alla riscossione ed alla gestione di un credito – Legittimazione processuale del mandatario – Distinzione tra legittimazione attiva e legittimazione passiva – Conseguenze.
Il mandato a riscuote un credito, conferito dal creditore mandante, attribuisce al mandatario anche la legittimazione a stare in giudizio per conto del mandante senza che sia possibile distinguere tra quella attiva, svolta per poter recuperare il credito verso il debitore, e passiva, nell'ipotesi che un terzo affermi di essere il vero creditore e cerchi di ottenere il bene della vita che il creditore intende conseguire proprio attraverso l'incarico conferito al suo ausiliario, attesa l'inscindibilità delle questioni così poste tali da far affermare, a ciascuna delle parti sedicenti creditori, di essere l'esclusivo titolare della posizione di vantaggio al cui adempimento è tenuto il debitore.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 10 agosto 2015 n. 16642
Mandato - Mandato senza rappresentanza all'incasso di un credito - Riscossione nei confronti del debitore - Legittimazione del mandatario ad agire in giudizio - Esclusione - Ragioni.
In caso di mandato all'incasso senza rappresentanza, il mandatario non è legittimato ad agire in giudizio per conseguire l'adempimento del terzo debitore, non essendo munito di alcun potere rappresentativo, né avendo acquisito in capo a sé alcun diritto di credito.
• Corte di Cassazione, sezione III, Sentenza 14 luglio 2015 n. 14671
Mandato - Mandato a riscuotere un credito - Conferimento del mandato come irrevocabile e nell'interesse del mandatario - Perdita della titolarità del credito da parte del mandante - Esclusione.
Il mandato a riscuotere un credito, ancorché conferito come irrevocabile e (anche) nell'interesse del mandatario, non priva il mandante della titolarità del credito stesso.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 settembre 2002 n. 13779
Mandato - Mandato a riscuotere un credito - Conferimento anche nell'interesse del mandatario creditore del mandante - Mandato “in rem propriam” - Debitore - Conoscenza del mandato - Pagamento al mandante - Effetti liberatori - Sussistenza - Pretesa di nuovo adempimento da parte del mandatario - Ammissibilità - Condizioni.
Il mandato a riscuotere un credito, ancorché conferito pure nell'interesse del mandatario, creditore del mandante, non priva il mandante della titolarità del credito e del diritto di esigerlo, di modo che il debitore può pagare, con effetti liberatori, sia al mandatario, che al mandante, nonostante la conoscenza del mandato. Ne consegue, in caso di pagamento al mandante, che il mandatario non può chiedere un nuovo adempimento in suo favore, salvo che alleghi e provi un diverso impegno assunto dal debitore direttamente nei suoi confronti.
• Corte di Cassazione, sezione I, sentenza 20 giugno 1991 n. 6972