Con la sentenza numero 171, depositata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 276, comma 1-ter, del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Napoli.
L’ordinanza di rimessione aveva prospettato il dubbio che tale disposizione contrastasse con gli articoli 3, 13 e 27 della Costituzione laddove stabilisce che «in caso di manomissione ovvero di una o più condotte gravi o reiterate che impediscono o ostacolano il regolare funzionamento dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici di controllo di cui all’art. 275-bis, anche quando applicati ai sensi degli articoli 282-bis e 283-ter, il giudice dispone la revoca della misura e la sostituzione con la custodia cautelare in carcere, salvo che il fatto sia di lieve entità».
La Corte costituzionale non ha esaminato il merito delle questioni, dichiarandole inammissibili per difetto di dimostrazione della loro rilevanza: la semplice descrizione delle condotte e l’assenza di un pieno confronto argomentativo con i princìpi affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla nozione di «lieve entità» non hanno consentito alla Corte di apprezzare la plausibilità del percorso logico seguito dal rimettente in merito alla valutazione della reale consistenza delle trasgressioni contestate e della loro incidenza sul periculum.
La Corte ha inoltre rilevato un ulteriore profilo di inammissibilità, riguardante l’omessa interpretazione, da parte del rimettente, della clausola «salvo che il fatto sia di lieve entità», della sua portata e dei possibili effetti della sua applicazione nel giudizio principale, ciò che sarebbe stato necessario per valutare se tuttora sia presente un automatismo.

