Civile

Manovra 2025, le misure in tema di giustizia - Avvocatura critica su “contributo unificato”

Arriva in Aula alla Camera il disegno di legge: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027 (C. 2112-bis-A)”. Votazioni dalle ore 11

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di Francesco Machina Grifeo

Non è ricchissimo il “pacchetto giustizia” contenuto nella “Manovra 2025” da questa mattina all’esame della Camera per la discussione generale dopo il via libera della Commissione Bilancio. Fra le misure di maggior impatto la previsione della mancata iscrizione al ruolo dei procedimenti civili, in caso di omesso pagamento del contributo unificato pari a 43 euro; e nel processo amministrativo il versamento di una somma, stabilita dal giudice nel limite massimo del doppio del contributo unificato, per la parte che non rispetta limiti dimensionali nella redazione degli atti.

Critica l’Avvocatura che rivolge per bocca dell’Organismo congressuale forense un appello al Ministro Nordio. “Sebbene – si legge - si sia evitata la prospettiva più estrema, che avrebbe subordinato la stessa esistenza del processo al pagamento immediato del contributo integrale, il compromesso raggiunto solleva gravi interrogativi sul rispetto del principio costituzionale sancito dall’articolo 24 della nostra Carta, che garantisce a ogni cittadino il diritto di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi”. E una sonora bocciatura arriva anche dall’Aiga. “Ci sembra l’ennesimo tentativo di subordinare l’amministrazione della giustizia a un semplice adempimento fiscale”, commenta Carlo Foglieni, presidente nazionale AIGA.

In sede referente, dunque, è stata integralmente sostituita l’originaria formulazione che introduceva una nuova causa di estinzione del processo civile legata al mancato o parziale pagamento del contributo unificato. Il nuovo articolo 105 del Ddl (ora comma 812) introduce l’obbligo del contestuale pagamento del contributo unificato in caso di presentazione dell’istanza del creditore con cui chiede al presidente del tribunale di autorizzare la ricerca telematica dei beni da pignorare ai sensi dell’art. 494-bis c.p.c..

Inoltre, si prevede la non iscrizione a ruolo dei procedimenti civili, in caso di omesso pagamento del contributo unificato pari ad euro 43 euro, o del minor contributo dovuto, salvi i casi di esenzione dal pagamento.

La norma detta disposizioni in materia di iscrizione a ruolo e riscossione del contributo unificato non versato nei procedimenti civili, da parte della società Equitalia Giustizia Spa.

Infine, viene abrogata la disposizione che prevede il versamento di una percentuale dei crediti recuperati, relativi alle spese processuali ed alle pene pecuniarie, alla cassa previdenza dei cancellieri.

Sempre in materia di contributo unificato, si provvede ad incrementare la misura dovuta per l’iscrizione a ruolo delle controversie in materia di accertamento della cittadinanza italiana.

L’articolo 105 bis (ora comma 813) modifica le norme di attuazione del codice del processo amministrativo (art. 13-ter dell’allegato 2 al decreto legislativo n. 104 del 2010) prevedendo il versamento di una somma, stabilita dal giudice nel limite massimo del doppio del contributo unificato previsto per il grado di giudizio, a carico della parte che nel processo amministrativo non ha rispettato i limiti dimensionali stabiliti per la redazione del ricorso e degli altri atti difensivi.

Ulteriori disposizioni riguardano la revisione delle spese in materia di giustizia. In primo luogo, vengono rideterminati i diritti di rilascio e di copia degli atti e dei documenti processuali contenuti in un supporto diverso da quello cartaceo.

In secondo luogo, si prevede la non assoggettabilità ad esecuzione forzata dei fondi destinati al pagamento di tasse e tributi del Ministero della giustizia.

Infine, vengono modificate la procedura e le tempistiche dei pagamenti da parte dell’amministrazione della giustizia per i casi di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo, al fine di realizzare progressivi risultati di abbattimento dell’arretrato nonché una migliore gestione delle procedure. L’articolo 109, che novella la legge n. 89 del 2001 (Legge Pinto), prevede che nei casi di proposizione dell’azione di ottemperanza da parte dei creditori di somme liquidate per equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, può essere nominato in qualità di commissario ad acta un funzionario dell’amministrazione soccombente, anziché un dirigente, fissandone altresì il compenso in misura non superiore a euro 150 lordi per ciascun incarico definito (lett. a). A tal fine, è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall’anno 2025 (lett. c, cpv. comma 1-bis).

La disposizione, inoltre, specifica che, decorsi 20 giorni dalla sua entrata in vigore, per i successivi 2 anni, i creditori di somme liquidate per equa riparazione non possono iniziare azioni esecutive o giudizi di ottemperanza, che, se in corso, sono sospesi (lett. b). Allo scopo di accelerare lo smaltimento delle istanze di equa riparazione arretrate, si prevede che il Ministero della giustizia possa stipulare con l’associazione Formez PA una convenzione per il biennio 2025-2026, autorizzando, a tal fine, la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 (lett. c)

In materia di beni confiscati, si prevede che i beni sottoposti a confisca nell’ambito dei procedimenti per reati tributari, diversi dal denaro e dalle disponibilità finanziarie, possono essere assegnati agli organi dell’amministrazione finanziaria che ne facciano richiesta.

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