Nell'opposizione a precetto fondata su un provvedimento giudiziale di mantenimento dei figli rilevano solo i fatti estintivi successivi alla formazione del titolo. Restano invece irrilevanti pagamenti, bonifici o altre somme versate in precedenza, anche se il debitore sostiene che fossero destinati al mantenimento del minore. Lo afferma la Cassazione con l’ordinanza n. 24280/2026, ribadendo anche l’immediata esecutività dei provvedimenti provvisori emessi nell’interesse dei figli.
Il caso era quello di una madre che aveva notificato un precetto al padre della figlia, nata fuori dal matrimonio, per il mancato pagamento di due mensilità dell’assegno di mantenimento – pari a 400 euro mensili - stabilito con decreto provvisorio del Tribunale. Il padre si opponeva sostenendo che il provvedimento non fosse immediatamente esecutivo e di aver già contribuito al mantenimento con bonifici, una cessione di credito e altre somme versate prima dell’emissione del decreto. I giudici di merito hanno però respinto l’opposizione. Proposto ricorso la Cassazione l’ha bocciato.
La Prima sezione civile ricorda che con l’art. 38, comma 2, disp. att., c.c. nel testo applicabile ratione temporis (come sostituito dall’art. 3, co. 1, della L. 219/2012) “il legislatore, in deroga a quanto previsto in via generale dall’art. 741 c.p.c., aveva espressamente attribuito immediata efficacia esecutiva ai provvedimenti camerali relativi ai minori, e dunque anche a quelli emessi nei procedimenti di cui agli artt. 337-bis e ss. c.c. tra genitori di figli nati fuori del matrimonio, con ciò risolvendo e superando i problemi interpretativi posti, in assenza di un rito unificato (v. ora gli artt. 473-bis.22 e 473-bis.36 c.p.c.), dall’apparente disparità di trattamento processuale di situazioni del tutto identiche, la cui unica differenza era rappresentata dall’essere i figli nati in costanza di matrimonio oppure no”.
“Ai fini della decisione – conclude la Corte - assume rilievo determinante la circostanza, già messa in luce nella sentenza impugnata, che i fatti estintivi allegati dall’attore a fondamento dell’opposizione a precetto sono anteriori alla formazione del titolo esecutivo giudiziale e persino alla nascita della figlia, il che li rende del tutto inidonei a contrastare il diritto dell’istante di procedere a esecuzione forzata”.

