Con la sentenza n. 27140/2026 la Cassazione civile ha ribadito l’orientamento secondo cui la legittimazione a chiedere il contributo al mantenimento per i figli maggiorenni non ancora autosufficienti permane - dopo il compimento del diciottesimo anno di età - anche in capo al genitore convivente e che il trasferimento del figlio dalla casa del genitore, con cui inizialmente conviveva, per andare a studiare fuori sede, non gli fa perdere automaticamente il diritto al mantenimento da parte dell’altro...

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