Anche dopo l’acquisizione della cittadinanza dello Stato membro ospitante da parte di un cittadino extracomunitario, le autorità nazionali possono indagare e accertare l’esistenza di un matrimonio fittizio finalizzato a ottenere diritti di soggiorno. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue con la sentenza nella causa C-560/24, chiarendo che tale accertamento può costituire il presupposto per successive misure nazionali, compresa l’eventuale revoca della cittadinanza ottenuta mediante frode, nel rispetto del principio di proporzionalità e del diritto dell’Unione.

Il caso - Un cittadino di un paese terzo, in Irlanda come studente, poco prima della scadenza del permesso di soggiorno, aveva sposato una cittadina dell’Unione europea che aveva esercitato la propria libertà di circolazione. A seguito del matrimonio, ottenne prima un permesso di soggiorno in qualità di familiare, poi la cittadinanza irlandese nel 2015. Le autorità irlandesi sospettano tuttavia che il matrimonio fosse fittizio e che i diritti di soggiorno siano stati ottenuti in modo fraudolento.

Per il Ministro della Giustizia irlandese, considerata la frode e l’abuso di diritto, i diritti derivanti dalla direttiva sulla libera circolazione devono essere revocati. L’interessato sostiene che essendo diventato cittadino irlandese, non rientra più nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/38/CE.

A questo punto, il giudice irlandese ha chiesto alla Corte di giustizia se la direttiva consenta alle autorità nazionali di indagare e, se del caso, accertare una frode o un abuso di diritto commessi in passato, anche se l’interessato ha acquistato la cittadinanza dello Stato membro ospitante e, al momento dell’indagine, non è più un avente diritto ai sensi di tale direttiva.

La motivazione - Nella sentenza odierna, la Corte risponde che gli Stati membri possono indagare su una frode commessa in passato e accertarne l’esistenza, anche se l’interessato ha acquistato la cittadinanza dello Stato membro ospitante. La Corte ricorda che la direttiva si applica ai cittadini dell’Unione che soggiornano in uno Stato membro diverso da quello di cui hanno la cittadinanza, così come ai loro familiari.

La Corte dichiara inoltre che le norme della direttiva relative alla lotta contro la frode e gli abusi di diritto si applicano anche a situazioni pregresse. Esse, dunque, consentono agli Stati membri di adottare misure relative a diritti conferiti precedentemente, anche se, al momento dell’intervento delle autorità, la persona non è più un avente diritto ai sensi della direttiva.

Un’interpretazione contraria comprometterebbe l’obiettivo della lotta contro i matrimoni fittizi e le pratiche fraudolente, spesso individuati tardivamente.

Infine, la Corte precisa che tali norme conferiscono agli Stati membri il potere di indagare e, se del caso, accertare l’esistenza di una frode o di un abuso di diritto, senza che sia necessario adottare immediatamente una misura che incida sui diritti di cui trattasi. Tale potere, che deve essere esercitato nel rispetto del principio di proporzionalità e delle garanzie procedurali, può consentire di trarre conseguenze in un momento successivo, anche revocando a un cittadino dell’Unione la cittadinanza e, pertanto, lo status di cittadino dell’Unione, purché le disposizioni del diritto dell’Unione siano rispettate.

 

Riproduzione riservata Ⓒ