Matrimonio nullo se dopo due mesi c'è interdizione
Con la decisione n. 27564 la Cassazione ritorna su una complessa vicenda dove si intersecano giudizi civili e penali
Se l’interdizione di una persona è stata pronunciata dopo che questa ha contratto matrimonio, ma l’infermità esisteva già al tempo delle nozze, è infondata l’eccezione di improponibilità dell’azione di nullità per non essere intervenuto il giudicato sull’interdizione. Ad affermarlo è la Cassazione con l’ordinanza n. 27564/2020.
I fatti
La vicenda vede intrecciarsi diversi giudizi, civili e penali, e ha come protagonista una signora che, nell’ottobre del 2009, convolava a nozze con un uomo, il quale nemmeno due mesi dopo veniva dichiarato interdetto, con sentenza confermata successivamente in appello e Cassazione. Il matrimonio veniva celebrato evidentemente quando il giudizio di interdizione era già in atto, in particolare quando la stessa CTU aveva già evidenziato il grave stato di infermità mentale dell’uomo. Per tali motivi gli eredi di quest’ultimo, nel frattempo deceduto, chiedevano la nullità del matrimonio perché l’infermità del loro genitore esisteva già al tempo delle nozze, anche se l’interdizione era stata pronunziata posteriormente. Nel frattempo, sul fronte penale la moglie veniva condannata, per il reato di circonvenzione di incapaci ex articolo 643 del codice penale, e dichiarata non punibile, in relazione ad alcuni prelievi dal conto corrente dell’interdetto per un totale di 150 mila euro, mentre cadeva in prescrizione l’accusa nei suoi confronti per compravendite sospette di ben tre immobili.
La decisione
La questione relativa alla nullità del matrimonio arriva fino in Cassazione, dove la signora rimarca il fatto che il giudicato sulla interdizione non si era formato prima della proposizione dell’azione di nullità del matrimonio. Anche per la Suprema corte però ciò non rileva, in quanto l’articolo 119 del codice civivile è chiaro laddove stabilisce «l’ininfluenza del giudicato preventivo se, come nella specie, venga accertata – con giudizio insindacabile perché attinente al merito della decisione – che la condizione d’infermità mentale che ha determinato l’interdizione già esisteva al momento del matrimonio». Nella fattispecie, aggiunge il Collegio, vi è per giunta una «sostanziale corrispondenza temporale tra la sentenza d’interdizione ed il matrimonio».