Civile

Maxi sanzione di 26 mila euro all'aspirante onorevole che non presenta le spese elettorali

immagine non disponibile

di Patrizia Maciocchi

Maxi sanzione di 26 mila euro all'aspirante onorevole che non presenta la nota delle spese elettorali sostenute: una punizione che scatta anche per i non eletti. La Corte di cassazione, con la sentenza 28262/2019, respinge il ricorso contro l'ordinanza ingiunzione con la quale il Collegio regionale di garanzia elettorale presso la corte d'Appello, aveva comminato la salatissima “multa” ad un ex candidato della lista “il popolo delle libertà”, mandatario elettorale di sé stesso, per non aver presentato le spese elettorali sostenute. Ad avviso del ricorrente, che fa ricorso anche contro il ministero della Giustizia, l'ingiunzione doveva essere considerata carta straccia perché estinta per la tardività della contestazione. Secondo la tesi della difesa, infatti, la “nota” spese doveva essere presentata dal ricorrente entro tre mesi dalla proclamazione degli eletti, mentre la diffida ad adempiere sarebbe dovuta arrivare nei successivi 90 giorni: termini nello specifico non rispettati. In più il ricorrente riteneva di essere esonerato dall'obbligo di rendicontazione perché non era stato eletto. Ma nessuna delle due conclusioni è corretta. La Suprema corte chiarisce che l'omessa trasmissione delle spese elettorali ed obbligazioni, assunte per la propaganda in occasione della “competizione” politica, fa scattare una violazione amministrativa nei confronti di chi partecipa a prescindere dall'esito. Per quanto riguarda i tempi, i giudici chiariscono che la diffida con la quale il collegio di garanzia invita il candidato a mettersi in regola entro 15 giorni, ha la doppia funzione di offrire al trasgressore la possibilità di sanare l'illecito e, al tempo stesso, di avvertirlo della pendenza del procedimento sanzionatorio. In questo contesto non serve dunque, come preteso dalla difesa, l'invio di un'ulteriore diffida prima di irrogare la sanzione amministrativa, perché l'interessato è già a conoscenza dell'addebito e della pendenza della procedura.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©