In tema di mediazione obbligatoria in materia condominiale, qualora il giudice di primo grado dichiari improcedibile la domanda per vizi della procedura senza consentire la sanatoria mediante assegnazione del termine per il suo corretto svolgimento, il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza, rimettere le parti in condizione di esperire la mediazione e verificare successivamente la sussistenza della condizione di procedibilità ai fini della decisione nel merito.

La partecipazione alla mediazione deve essere valutata secondo criteri di effettività, evitando un approccio eccessivamente formalistico idoneo a comprimere il diritto di azione. Lo precisa la Corte di Appello di Napoli con la sentenza n. 3298/2026.

Il caso

La controversia trae origine dalla impugnazione di una delibera assembleare da parte di una condomina limitatamente ad alcuni punti dell’ordine del giorno viziati.

Il giudice di primo grado aveva dichiarato improcedibile la domanda per mancato valido esperimento della mediazione obbligatoria sul rilievo della assenza della autenticazione di firme nel verbale di mediazione, la mancanza di una procura sostanziale con autentica notarile o equipollente e l’insufficienza della semplice procura alle liti.

L’attrice impugnava la decisione sostenendo, da un lato, che la legge non impone una forma notarile della procura sostanziale e, dall’altro, che eventuali irregolarità del procedimento avrebbero dovuto essere sanate mediante concessione di un termine per rinnovare la mediazione. Veniva inoltre evidenziato come l’interpretazione adottata in primo grado si ponesse in contrasto con un orientamento giurisprudenziale più elastico e con l’evoluzione normativa della disciplina.

La decisione di appello

La Corte di Appello di Napoli individua il nucleo decisivo della controversia nella omessa attivazione, da parte del primo giudice, del meccanismo correttivo previsto dall’articolo 5 del decreto legislativo 28/2010.

In presenza di una eccezione di improcedibilità tempestivamente sollevata, il giudice avrebbe dovuto assegnare alle parti un termine per esperire o rinnovare la mediazione anziché definire il giudizio in rito. La Corte territoriale richiama il principio secondo cui la condizione di procedibilità non ha natura sanzionatoria, ma è funzionale alla deflazione del contenzioso e alla possibile composizione bonaria della lite.

Sottolinea, inoltre, che le ipotesi di rimessione al primo giudice sono tassative e non comprendono il caso di mancata concessione del termine per la mediazione.

Pertanto, il giudice di secondo grado deve trattenere la causa, dichiarare la nullità della sentenza e rimettere le parti nella condizione di soddisfare la condizione di procedibilità. In questa contesto, i decidenti richiamano anche l’orientamento di legittimità che impone una lettura non formalistica della partecipazione alla mediazione richiedendo la presenza personale o tramite rappresentante sostanziale, ma senza trasformare i requisiti formali in ostacoli irragionevoli all’accesso alla tutela giurisdizionale.

Conclusioni

La pronuncia rinsalda una linea interpretativa che tende a riequilibrare il rapporto tra forma e funzione nella mediazione obbligatoria.

Si conferma l’importanza della partecipazione effettiva delle parti e della sussistenza di un valido potere rappresentativo, elementi essenziali per la serietà del tentativo conciliativo.

Si evita, inoltre, che irregolarità formali - specie se controverse sul piano interpretativo, come quelle relative alla forma della procura - conducano automaticamente a esiti preclusivi.

Degno di nota è il riconoscimento del ruolo «attivo» del giudice, chiamato a favorire la realizzazione della condizione di procedibilità piuttosto che a sanzionarne il difetto.

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