Pronti i chiarimenti della Cassazione sulla mediazione delegata dal giudice, dunque al di fuori delle ipotesi in cui essa è prevista come obbligatoria dalla legge. La Suprema corte, sentenza n. 40035, al termine di una ricognizione giurisprudenziale ha affermato la natura non perentoria del termine di quindici giorno fissato dal giudice.

"Ai fini della sussistenza della condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 2, e comma 2 bis Dlgs n. 28/2010 – si legge nella decisione -, ciò che rileva nei casi di mediazione obbligatoria ope iudicis è l'utile esperimento, entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice, della procedura di mediazione, da intendersi quale primo incontro delle parti innanzi al mediatore e conclusosi senza l'accordo, e non già l'avvio di essa nel termine di quindici giorni indicato dal medesimo giudice delegante con l'ordinanza che dispone la mediazione".

La disciplina infatti dispone che ove il giudice, in ragione della natura, lo stato dell'istruttoria e il comportamento delle parti, ritenga che la causa presenti indici di mediabilità e possa, quindi, essere definita mediante un accordo amichevole, dispone l'invio delle parti in mediazione. In questi casi, l'esperimento della mediazione diviene condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Quanto alla concreta operatività di tale parentesi non giurisdizionale all'interno del processo, tuttavia, argomenta la Corte, il Legislatore si è limitato a prevedere che il giudice fissi l'udienza successiva alla scadenza del termine (inizialmente di quattro ma dopo la riforma del 2013) di tre mesi previsto per la durata della mediazione (dall'art. 6 Dlgs 28/2010) e, ove essa non sia stata già avviata, assegna altresì il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda.

Tale termine, in alcuni casi è stato ritenuto "ordinatorio", in altri che "perentorio", in altri ancora un termine non endoprocessuale con conseguente inapplicabilità dell'art. 152 cod. proc. civ.. Con la decisione di oggi i giudici hanno sciolto i dubbi aderendo alla tesi per cui l'inutile decorso del termine di quindici giorni non determina l'improcedibilità ove il procedimento sia stato, comunque, attivato in tempo utile o si sia concluso prima dell'udienza fissata per la prosecuzione del giudizio.

Accolta dunque la tesi del ricorrente in quanto, conclude la sentenza, non vi è dubbio che il procedimento di mediazione ha avuto luogo entro l'udienza del 21 settembre 2016, fissata con il provvedimento che l'ha disposta e che, pertanto, non poteva essere pronunciata l'improcedibilità della domanda.

Del resto, conclude la Cassazione, si tratta di un approdo più coerente con la finalità della mediazione demandata dal giudice in corso di causa che è quella di privilegiare la verifica dell'effettivo esperimento della mediazione. Se all'udienza fissata dal giudice dunque risulta che vi sia stato il primo incontro dinanzi al mediatore conclusosi senza l'accordo (ex art. 5, comma 2 bis, d.lgs. 28/2010), il giudice non potrà che accertare l'avveramento della condizione di procedibilità e proseguire il giudizio.

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