La mancata partecipazione personale, sia dell’attore che del convenuto, alla mediazione obbligatoria, che porta alla dichiarazione di improcedibilità della domanda giudiziale, non giustifica la compensazione delle spese processuali da parte del giudice. Infatti, il convenuto che resta assente senza giustificato motivo in mediazione può essere condannato a pagare la sanzione pecuniaria in favore dell’Erario, prevista per queste ipotesi, ma per la condanna a pagare le spese processuali occorre seguire...
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