La partecipazione all’incontro di mediazione, anche se avviene tramite un rappresentante della persona giuridica o l’avvocato, esige «il conferimento di poteri rappresentativi sostanziali effettivi, tali da consentire al delegato non una mera presenza formale all’ incontro, bensì una reale interlocuzione con il mediatore e con la controparte, funzionale alla possibile composizione della lite». Pertanto, non bastano «una delega limitata a “presenziare” e una delega limitata ad “assistere”, formule...

Riproduzione riservata Ⓒ