La sentenza sanziona con l’improcedibilità dalla domanda monitoria la condotta di parte opposta che, dopo la riassunzione del processo da parte dell’opponente a seguito dell’interruzione del processo conseguente all’apertura della procedura liquidazione giudiziale, non costituendosi in giudizio, precluda l’esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ancora gravante sulla stessa.

LA MASSIMA

Procedimento civile – Procedimento di mediazione – Mediazione obbligatoria – Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo – Onere di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione – Grava sulla parte opposta. (Dlgs n. 28/2010, articoli 5 e 5-bis)

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’onere di promuovere il procedimento di mediazione obbligatoria grava, a pena di improcedibilità del ricorso monitorio, sulla parte opposta. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso nel quadro di una controversia ritenuta soggetta a mediazione obbligatoria in quanto scaturita da un contratto di prestazione di servizi, il giudice adito ha dichiarato improcedibile il ricorso monitorio e revocato il decreto ingiuntivo oggetto di causa, in quanto, nella circostanza, dopo la riassunzione del giudizio da parte dell’opponente, interrotto a seguito della messa in liquidazione giudiziale dell’opposta, quest’ultima, non costituendosi più in giudizio, non aveva reso possibile l’esperimento del tentativo di obbligatorio di conciliazione ancora gravante sulla stessa).

La decisione, resa all’esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, specifica che grava comunque sul...

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