Civile

Mediazione obbligatoria: estensione della condizione di procedibilità alla domanda riconvenzionale, gli orientamenti

Secondo un primo indirizzo, la mediazione obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o proposte da eventuali terzi intervenuti. Secondo altro orientamento, invece, ogni domanda proposta in giudizio –se aventi ad oggetto una delle materie di cui all'art. 5, comma 1-bis, D.lgs. n. 28/2010 – risulta soggetta alla condizione di procedibilità ivi prevista

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di Federico Ciaccafava

Il cointributo è tratto dal Percorso di giurisprudenza - Mediazione civile e commerciale , curato per Plus Plus 24 Diritto dall'Avv. Federico Ciaccafava

Mediazione obbligatoria: azione giudiziaria e ampliamento del giudizio

Nell'ambito del procedimento di mediazione obbligatoria, una questione che suscita notevole interesse riguarda l'applicabilità o meno della condizione di procedibilità alle altre domande endoprocessuali a fronte della principale introdotta dall'attore: domande riconvenzionali, "reconventio reconventionis" dell'attore, domande proposte da o nei confronti dei terzi. La questione, di rilevante valenza pratica, non presenta a ben vedere elementi di novità, avendo la medesima già investito in passato altre ipotesi di giurisdizione c.d. "condizionata", come ad esempio i tentativi obbligatori di conciliazione previsti in materia agraria o giuslavoristica. La criticità è sollevata nella circostanza dalla indubbia genericità che connota la formulazione dello stesso dato normativo, suscettibile inevitabilmente di diverse e contrapposte letture, fermo il principio che trattasi comunque di "domande giudiziali". Infatti, nell'articolato in esame, la condizione di procedibilità, che impone il previo esperimento del procedimento compositivo, è legata al mero presupposto costituito, testualmente, dall'esercizio "…in giudizio di un'azione…" relativa ad una controversia avente ad oggetto una delle materie elencate espressamente dal legislatore (cfr., art. 5, comma 1–bis, del D.lgs. n. 28 del 2010).

Mediazione obbligatoria e domanda riconvenzionale

La questione, che a ben vedere si colloca nel più ampio orizzonte costituito dall'ampliamento soggettivo ed oggettivo della controversia sottoposta a mediazione obbligatoria, ha investito principalmente la formulazione della domanda riconvenzionale.

Quest'ultima, in accordo con la migliore dottrina, evoca l'idea della "controdomanda" che il convenuto, non limitandosi a chiedere il rigetto della domanda attorea, formuli, a propria volta, nei confronti dell'attore, facendo valere un diritto diverso da quello oggetto della domanda originaria-principale, ancorché ad esso collegato.

La "riconvenzionale", priva di una espressa definizione, ma evocata in varie disposizioni del codice di rito (cfr., artt. 36, 167, comma 2, 183, comma 5, cod. proc. civ.) contempla, oltre a quella classica di domanda formulata dal convenuto nei confronti dell'attore, altre ipotesi, come la domanda proposta dall'attore medesimo successivamente nei confronti dello stesso convenuto (la già citata "reconventio reconventionis"), la domanda avanzata da taluno dei convenuti verso altro convenuto, e, più in generale, tutte le domande provenienti da chi è già parte nel processo e dirette contro un soggetto che parimenti ha già acquisito la qualità di parte.

Infine, come osservato, la relazione tra domanda principale e domanda riconvenzionale può assumere caratteri diversi: una relazione di compatibilità, che ricorre quando il giudice può accogliere contemporaneamente sia la domanda principale che quella riconvenzionale; una relazione di incompatibilità, che ha luogo quando invece l'accoglimento della domanda principale implica, per sua natura, il rigetto della domanda riconvenzionale, e viceversa. 

In estrema sintesi, e tralasciando tutti i profili di criticità che si intrecciano con il tema in esame sui quali la giurisprudenza ha espresso valutazioni diverse a seconda dell'opzione interpretativa prescelta, in punto di estensione della condizione di procedibilità alla domanda riconvenzionale, può affermarsi che, in giurisprudenza, si contendono attualmente il campo due diversi e contrastanti orientamenti.

Secondo un primo indirizzo, la mediazione obbligatoria non si estende alle domande riconvenzionali sollevate dal convenuto o proposte da eventuali terzi intervenuti: ciò in quanto, come più volte affermato, le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità sono ritenute di stretta interpretazione, introducendo limitazioni all'esercizio del diritto di agire in giudizio, presidiato e garantito dall'art. 24 della Costituzione, sicché la già evocata locuzione "…chi intende esercitare in giudizio un'azione…", contenuta nel citato art. 5, comma 1-bis, del D.lgs. n. 28/2010, deve intendersi come "…chi intende instaurare un giudizio…" e, pertanto, riferibile "stricto senso" al solo attore.

Secondo altro orientamento, invece, ogni domanda proposta in giudizio – non solo la domanda introduttiva, ma anche quelle successive – almeno se aventi ad oggetto una delle materie di cui all'art. 5, comma 1-bis, D.lgs. n. 28/2010 – risulta soggetta alla condizione di procedibilità ivi prevista. Tale lettura, valorizzando la massimo l'essenza stessa della mediazione, costituita a ben vedere dalla sua finalità marcatamente deflattiva, determina l'assoggettamento al relativo obbligo tutte le domande giudiziali da chiunque proposte.

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