- Il Consiglio nazionale forense, con il parere n. 18/2026 pubblicato sul sito del Codice deontologico, ha chiarito che nella mediazione svolta anche solo parzialmente da remoto non è possibile utilizzare una doppia modalità di sottoscrizione del verbale, analogica per chi è presente fisicamente e digitale per chi partecipa online. Il chiarimento arriva in risposta a un quesito apposito del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pescara.
Il quesito del COA di Pescara
Nello specifico, il quesito sottoposto al CNF dal COA abruzzese riguardava la possibilità di utilizzare modalità di sottoscrizione differenti per il verbale di mediazione.
In particolare, il Consiglio dell’Ordine chiedeva “se il verbale dell’incontro di mediazione – potesse - essere sottoscritto analogicamente dalla parte che ha partecipato in presenza all’incontro e digitalmente dalla parte collegata da remoto”.
Il parere del CNF
Nel rispondere al quesito, il CNF distingue preliminarmente le due modalità di svolgimento della mediazione previste dalla normativa vigente (D.Lgs. n. 149/2022 che ha inciso sul D.Lgs. n. 28/2010): “a) in presenza di tutte le parti coinvolte, compresi i legali, ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. n. 28/2010 e b) telematicamente, ossia con la partecipazione da remoto anche di una sola parte, ai sensi dell’art. 8-bis D.Lgs. n. 28/2010”.
Il CNF chiarisce quindi che, nel caso di mediazione svolta interamente in presenza, “il verbale dell’incontro di mediazione, formato analogicamente, deve essere sottoscritto analogicamente da tutte le parti partecipanti”.
Nel secondo caso, diversamente, “il verbale dell’incontro di mediazione, ove vi sia il consenso di tutte le parti, deve essere sottoscritto digitalmente da tutte le parti, sia che esse abbiano partecipato in presenza sia che abbiamo partecipato da remoto”.
Infatti, specifica ancora il Consiglio, “i commi 1, 2 e 3 dell’art. 8-bis dispongono che gli atti del procedimento della mediazione svolta in modalità telematica sono formati su documento informatico, sono sottoscritti nel rispetto del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione digitale) e la loro conservazione è svolta con modalità telematiche”.
In ogni caso, evidenzia il CNF, “ai sensi dell’art. 6, co. 1, lett. q) del D.M. n. 150/2023 gli organismi di mediazione devono garantire la disponibilità di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall’articolo 8-bis del decreto legislativo e, quindi, anche di sistemi di firma digitale ‘one shot’, in modo da consentire la sottoscrizione del verbale e degli accordi anche alle parti che non sono dotate di firma digitale”.

