Civile

Mediazione, il termine per l’avvio non è perentorio

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di Marco Marinaro

Il termine assegnato dal giudice per avviare la mediazione è ordinatorio e l’improcedibilità può essere comminata solo per il mancato esperimento della procedura e non per la tardiva instaurazione della stessa. Sono le conclusioni cui perviene la Corte d’appello di Firenze con la sentenza del 13 gennaio 2020 (presidente Sgambati, relatore Mariani) che ha accolto l’appello riformando integralmente la sentenza resa dal tribunale di Firenze.

Il caso
Nel corso del giudizio di primo grado – relativo a un’opposizione a decreto ingiuntivo – il Tribunale ha disposto la mediazione con ordinanza del 21 febbraio 2014 (con termine di avvio di 15 giorni). L’opponente, dopo aver depositato un’istanza di revoca il 4 marzo 2014, ha avviato la procedura il 20 marzo 2014. Rilevata d’ufficio la tardività della domanda, il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità dell’opposizione.

La sentenza di primo grado è stata impugnata dall’opponente che ha visto consolidarsi l’ingiunzione di pagamento contenuta nel decreto oggetto di opposizione per una serie di motivi posti poi a base della pronuncia d’appello di accoglimento.

L’appello
Secondo la tesi fatta propria dalla Corte, il regime delle improcedibilità è di stretta interpretazione e, nel caso esaminato, può essere dichiarata solo per il mancato esperimento della mediazione e non per la sua tardiva instaurazione. Infatti, la Corte rileva come la mediazione, che è stata avviata con circa 15 giorni di ritardo, si è svolta regolarmente e si è anche conclusa sia pur con esito negativo.

Peraltro, il termine ha natura ordinatoria, dato che non è stato espressamente previsto come perentorio dalla legge e visto che la perentorietà non si può desumere dallo scopo o dalla funzione esercitata dal termine. Ciò che rileva non è l’instaurazione, ma lo svolgimento del procedimento di mediazione, non senza rilevare che l’atto ha raggiunto lo scopo e quindi l’improcedibilità non poteva comunque essere pronunciata (articolo 156, comma 3, codice di procedura civile).

La giurisprudenza
La sentenza della Corte di Firenze si pone nel solco delle pronunce della Corte d’appello di Milano (4 luglio e 20 maggio 2019), che ha preso le distanze dalla tesi della perentorietà del termine sostenuta da alcuni Tribunali (Firenze, del 9 giugno 2015, e Napoli Nord, il 14 marzo 2016) e ha chiarito che la natura ordinatoria del termine - nel caso del corretto esperimento della mediazione - non può incidere sulla procedibilità della domanda; inoltre, la Corte di Milano (sentenza del 24 maggio 2017), sulla scia di alcune pronunce di primo grado, ha precisato anche che il termine non ha natura processuale, ma sostanziale (Tribunale Firenze, 17 giugno 2015; Tribunale Roma, 14 luglio 2016; Tribunale Milano, 27 settembre 2016; Tribunale Taranto, 27 febbraio 2017).

Tuttavia, il contrasto giurisprudenziale sulla natura del termine di avvio della mediazione obbligatoria stenta a trovare composizione in giurisprudenza e le conseguenze appaiono rilevanti proprio nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo, dove tuttora non è pacifica l’individuazione del soggetto onerato: la questione sarà discussa il 10 marzo prossimo dinanzi alle Sezioni Unite della Cassazione.

Corte d'appello di Firenze, sentenza del 13 gennaio 2020

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