La totale estromissione della parte offesa dall’iter procedimentale per l’ammissione alla messa alla prova dell’imputato determina nullità con effetti anche sull’eventuale giudizio positivo dell’esperimento emesso dal giudice al termine del periodo di sospensione del procedimento penale.

Nel caso risolto dalla Corte di cassazione - con la sentenza n. 33383/2026 - il vulnus dell’iter era consistito in un’icompiuta attività di notifica della richiesta promossa dagli imputati alla perte offesa che non aveva di conseguenza potuto partecipare all’udienza.

Al di là delle vicende notificatorie non andate a buon fine presso il domicilio della parte offesa, era di fatto del tutto mancante anche solo il tentativo dell’adempimento presso il difensore che era stato nominato.

La Cassazione afferma che se la persona offesa non viene correttamente e formalmente informata della richiesta di messa alla prova, il procedimento deve essere rinnovato, anche se la sua partecipazione non è vincolante per la decisione del giudice. Illegittimità derivante dalla non corretta applicazione delle norme di procedura penale su cui è intervenuta la recente riforma Cartabia.

Il contraddittorio illegittimamente pretermesso

Con la decisione la Suprema Corte annulla la declaratoria di estinzione del reato per l’irritualità dell’iter di ammissione degli imputati alla messa alla prova in quanto radicalmente viziato perché contrariamente a quanto previsto dalla legge si è svolto senza alcuna effettiva partecipazione della persona offesa la quale a causa dell’errato adempimento notificatorio errato ella non ha mai ricevuto comunicazione né dell’udienza preliminare né della richiesta di messa alla prova, con conseguente violazione del contraddittorio.

La procedura notificatoria nei confronti della persona offesa – la presenza della quale nelle varie fasi procedimentali è espressamente prevista dal Codice di procedura penale - è risultata nel caso deciso pacificamente incompleta e l’irreperibilità della persona offesa non è stata correttamente accertata.

Nella vicenda va evidenziato che il ricorrente/parte offesa fin dall’atto di presentazione della denuncia-querela aveva indicato la propria residenza e aveva nominato un difensore presso il quale ai sensi dell’articolo 90 bis, lettera a-quinquies), del Cpp il querelante doveva essere considerato domiciliato. Ma nessun tentativo di notificazione risultava come effettuato nei suddetti luoghi. Da cui il vizio insanabile per la macroscopica violazione del principio del contraddittorio.

Il ricorso risponde anche alla memoria difensiva di uno degli imputati dove sosteneva come superflua la possibilità di partecipare al contraddittorio della persona offesa in quanto le osservazioni della stessa non assumono alcun valore vincolante per il giudice e indica una carenza di un interesse attuale della stessa a coltivare l’impugnazione e che comunque nel caso in esame non ci si troverebbe in presenza di una nullità assoluta.

In realtà così non è. La nullità, tempestivamente eccepita secondo la Corte di cassazione, risiede in una violazione del principio del contraddittorio espressamente previsto dalla legge per cui il fatto che quanto espresso dalla persona offesa in tale sede non sia vincolante per il giudice non può privare detta parte processuale del diritto di esprimere le proprie argomentazioni, in tal modo incidendo sulla decisione che il giudice è chiamato ad assumere.

In conseguenza di ciò la decisione di legittimità ha annullato senza rinvio la sentenza del Gip che dichiarava non doversi procedere nei confronti degli imputati data l’estinzione dei reati contestati per effetto dell’esito positivo della prova. La decisione stabilisce quindi la trasmissione degli atti al tribunale.

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