La Corte di cassazione penale - con la sentenza n. 29849/2026 - ha accolto il ricorso dell’imputato cui era stata respinta l’iniziale richiesta di sospensione del processo per messa alla prova previa riqualificazione del fatto (inizialmente negata, ma poi ottenuta in esito al giudizio abbreviato di primo grado). Illegittimamente i giudici di appello avevano considerato tardiva la riproposizione dell’istanza oltre il termine dell’articolo 464 bis del Cpp. In effetti, i giudici avevano mancato di considerare la posizione difensiva espressa già con l’atto di impugnazione dove rappresentava la precedente richiesta respinta e si riservava di riproporla in base alla pronuncia costituzionale attesa e relativa proprio alla possibilità di accesso all’istituto in relazione al reato contestato al ricorrente.
La decisione di annullamento
Come spiega la Cassazione, la Corte di appello avrebbe dovuto considerare unitariamente la sequenza processuale:
- la richiesta di riqualificazione formulata all’udienza di primo grado al fine di avere accesso alla messa alla prova;
- il rigetto di tale richiesta;
- la conseguente opzione per il rito abbreviato;
- la riqualificazione del fatto operata nella sentenza di primo grado;
- la reiterazione della domanda nell’atto di appello e infine
- la sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale n. 90 del 2025 con contestuale attivazione della procedura presso l’Uepe.
La sentenza di appello aveva erroneamente isolato la memoria difensiva dal precedente sviluppo processuale e di conseguenza individuato il momento di proposizione della richiesta oltre il termine e omettendo anche di valutarla nel merito alla luce del mutato quadro normativo a seguito della sentenza costituzionale.
Da ciò ne è derivata un’indebita compressione del diritto di difesa, poiché all’imputato è stato precluso l’accesso all’istituto non già in conseguenza di una sua inerzia, ma sulla base dell’erronea qualificazione come “nuova” di una richiesta già precedentemente e inequivocabilmente prospettata. E alcun termine poteva ritenersi scaduto.
La vicenda
Nel corso del giudizio di primo grado, la difesa aveva chiesto la riqualificazione del fatto ai fini dell’accesso alla messa alla prova, riservandosi di motivare la relativa istanza anche in relazione alla questione di legittimità costituzionale allora pendente. E a seguito del rigetto, aveva optato per il rito abbreviato.
Con l’atto di appello, l’imputato aveva reiterato la richiesta di sospensione del processo ovvero di ammissione alla messa alla prova e aveva insistito sulla domanda attraverso successiva memoria una volta intervenuta la decisione della Corte costituzionale (n. 90/2025) che dichiarava l’illegittimità dell’articolo 168-bis, primo comma, del Cp dove non consentiva l’accesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova per il reato di cui all’articolo 73, comma 5, del testo unico sugli stupefacenti. Di fatto la difesa deduceva la rimozione dell’ostacolo normativo e aveva avviato il rapporto con l’Uepe. Ma la Corte territoriale ha dichiarato tardiva la richiesta, ritenendola proposta per la prima volta con la memoria - post sentenza costituzionale - depositata in prossimità dell’udienza di appello, cioè oltre i termini di cui all’articolo 464-bis del Codice di procedura penale.

